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In occasione degli eventi religiosi programmati in onore di San Calogero, che avranno luogo nel periodo dal 1 luglio al 10 luglio 2022, il DIVIETO ASSOLUTO:
Ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed itinerante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, in particolare: gli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, i titolari di distributori automatici di bevande, nonché gli operatori anche non professionali che esercitano l’attività di vendita di somministrazione negli eventi di somministrazione temprane in città:
Di utilizzare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nell’ambito territoriale di svolgimento della manifestazione, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori di metallo, per il consumo di bevande con obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura.
Di consumare bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, salvo nei casi in cui la somministrazione e la conseguente comunicazione avvengano all’interno dei locali abilitati anche alla ristorazione, alla sola attività complementare di bar, a condizione che le bevande alcoliche siano somministrate esclusivamente con pasti serviti ai tavoli e non al banco;
È altresì previsto l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico e l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare una accurata pulizia degli spazi e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata nonché l’ulteriore obbligo di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi, minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
Di vendere e far esplodere all’interno dell’area della manifestazione, artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, ovvero prodotti che, anche se non espressamente vietati, possono comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti (art. 57 Tulps);
Di portare al seguito, nell’area di svolgimento degli eventi con notevole assembramento di pubblico, ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi bombolette spray al peperoncino;
Di bivaccare, nell’area interessata alle manifestazioni ed in quelle adiacenti, nonché detenere o utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili e arredi urbano, ovvero praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare e richiedere denaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici;
Dare atto che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 nonché al sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981.
Di incaricare la Forza Pubblica del controllo relativo all’osservanza dell’Ordinanza

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