Nel lontano 1994, il Dr. G.D.L., presentava all’allora ex USL n. 6 di Palermo domanda anticipata di collocamento a riposo, che in un secondo momento veniva tempestivamente revocata dal medesimo. Nondimeno, l’USL di Palermo deliberava il rigetto dell’istanza di revoca delle dimissioni dal servizio.
Avverso tale atto, il Dr. G.D.L., con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, proponeva impugnazione innanzi al TAR-Palermo, che, in accoglimento del ricorso proposto, annullava la deliberazione ed ordinava all’Ente di pronunciarsi “ora per allora” in ordine alla richiesta di revoca dell’istanza di dimissioni.
L’Azienda USL n. 6 di Palermo respingeva nuovamente l’istanza di revoca delle dimissioni per cui ne scaturiva un ulteriore contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo che vedeva nuovamente vittorioso, sia innanzi al T.A.R. che in grado di appello innanzi al C.G.A.R.S., il dr. G.D.L. sempre assistito dall’avv. Rubino.
Nelle more del contenzioso il Dr. G.D.L. raggiungeva l’età pensionistica e, pertanto, non potendo riprendere servizio, assistito dagli avv. Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ulteriore contenzioso innanzi al TAR Sicilia –Palermo per ottenere la condanna dell’ASP di Palermo (subentrata all’ex USL di Palermo) al risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di eseguire in forma specifica le predette sentenze ed al pagamento delle differenze retributive spettanti, del TFR, nonché delle differenze sul trattamento pensionistico.
Nel corso del giudizio, l’ASP di Palermo provvedeva a corrispondere in favore del Dr. G.D.L. le differenze retributive ed il trattamento di fine rapporto, mentre nessuna somma veniva liquidata a titolo di trattamento pensionistico e su tale domanda sia il Giudice Amministrativo che la Corte dei Conti successivamente adita declinavano la propria giurisdizione.
Pertanto, il Dr. G.D.L., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva una nuova azione innanzi al Giudice del Lavoro di Palermo, al fine di ottenere il riconoscimento del danno di natura previdenziale causato dall’illegittimità dell’attività posta in essere dall’Asp di Palermo, nonché la corresponsione e il ricalcolo delle differenze del trattamento pensionistico spettante.
Invero, gli Avv.ti Rubino e Piazza dimostravano in giudizio che il Dr. G.D.L., aveva diritto ad un trattamento pensionistico superiore rispetto a quello percepito, ove al proprio assistito fosse stato riconosciuto il proseguimento del servizio fino al 65° anno di età ed in ragione della maggiore retribuzione spettante.
Con sentenza parziale del 24 novembre 2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo ha ritenuto fondato il ricorso proposto, sostenendo che all’accertata illegittimità della condotta della P.A. non poteva che conseguire un ristoro esclusivamente risarcitorio finalizzato “a reintegrare la lesione patrimoniale sofferta a causa dell’indebita esclusione dall’attività lavorativa” e che tale ristoro è certamente comprensivo non solo della perduta retribuzione e del minor trattamento di fine servizio, ma anche delle differenze che per la diversa base retributiva e la ridotta anzianità di servizio, si sono riverberate sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente facendo sì ch’egli percepisse una pensione inferiore a quella che avrebbe ricevuto ove fosse rimasto in servizio fino al compimento del 65° anno di età
Infine, dopo avere disposto una C.T.U. per l’accertamento e la quantificazione di tale danno, con sentenza del 26 giugno 2023, il Tribunale di Palermo, condividendo integralmente le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza ha condannato l’ASP di Palermo al pagamento di oltre €.300.000,00, a titolo di risarcimento danni previdenziali ed al pagamento delle spese giudiziali.