Nuovo termine di prescrizione per le bollette di luce, acqua e gas e i relativi conguagli

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A far data dal 1° gennaio 2019 anche  le bollette  del gas, così come quelle della luce, dell’acqua,si prescrivono  in 2 anni. La prescrizione riguarda solo quelle che verranno emesse a partire da questa data e non per quelle precedenti già emesse.

La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non tocca solo le bollette per consumi ordinari ma anche i conguagli, inoltre il nuovo termine di due anni riguarda sia i consumatori (le famiglie e gli utenti privati) che le microimprese, i professionisti e le società.

A modificare i termini di prescrizione delle bollette della luce, gas e acqua è stata la legge di bilancio del 2018: la nuova norma contiene infatti una deroga al codice civile che, invece, stabilisce una prescrizione di cinque anni per tutti i debiti da pagarsi con cadenza annuale o frazioni inferiori (ad esempio ogni mese, ogni bimestre, ecc.). Resta pertanto di cinque anni la prescrizione delle bollette del telefono e di tutte le altre utenze.

Il governo ha in tal modo inteso tutelare gli utenti dalle richieste di pagamento che, spesso, intervengono a molti anni di distanza rispetto all’anno di gestione.

La prescrizione della bolletta opera solo se, prima della scadenza del termine (2 anni per le bollette di luce, acqua e gas; 5 anni per le bollette del telefono e di tutte le altre utenze) non si è ricevuto un sollecito di pagamento con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (p.e.c.).

L’invio della diffida ad adempiere da parte dell’ente di somministrazione comporta l’interruzione della prescrizione ed un nuovo decorso del termine. Attenzione però: fa fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione per cui se la società erogatrice spedisce la diffida prima della scadenza del termine di prescrizione ma il postino la consegna dopo, il debito è ormai caduto in prescrizione.

Pertanto, se si riceve una bolletta della luce, acqua o gas riferita a consumi di oltre due anni fa non bisogna più pagare. Il debito infatti si è ormai prescritto.

Qualora la società erogatrice insista nel richiedere somme non dovute – e magari minacci di cessare l’utenza – si ha diritto a esigere la sospensione della bolletta.

Se, quindi, nei due anni successivi all’emissione di una bolletta della luce, dell’acqua e del gas non si riceve alcun sollecito di pagamento (sollecito inviato con raccomandata a/r o posta elettronica certificata), il debito si prescrive e la società erogatrice della luce, dell’acqua o del gas non può più chiedere nulla.

La modifica del termine di prescrizione riguarda anche i conguagli: anche queste bollette non potranno più essere pretese dopo più di due anni dall’anno di riferimento, anche se l’accertamento del conguaglio avvenga in un momento successivo.

In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, l’utente che ha presentato un reclamo ha diritto alla sospensione del pagamento.

Una seconda modifica introdotta con la legge di bilancio 2018 riguarda il diritto dell’utente a chiedere la sospensione del pagamento della bolletta in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore.

Questa misura è prevista in due casi: nel caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente “per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni” ;  nel caso in cui «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al d.l. n. 206/2005, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato».

Se dunque l’utente ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico «ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore».

«È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui sopra, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio».

Quanto previsto, sia con riferimento alla prescrizione sia con riferimento alla procedura sulla sospensione del pagamento e al rimborso degli indebiti conguagli, non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.

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