Con bando ritualmente pubblicato l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura indiceva una selezione per l’erogazione di contributi per il sostegno ad investimenti in favore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. La società Parlapiano Fruit con sede in Ribera partecipava alla procedura di cui sopra presentando una domanda di contributo sia per l’ammodernamento dei macchinari destinati alla lavorazione della frutta da ubicare all’interno di una struttura preesistente sia per la realizzazione di un nuovo capannone dotato di celle frigorifere; la domanda formulata dalla detta società veniva collocata tra quelle ammissibili ma non finanziabili per mancata capienza delle risorse disponibili. Con provvedimento del luglio 2018 veniva disposto il rifinanziamento della misura in questione, con conseguente scorrimento della graduatoria e collocazione della domanda presentata dalla società riberese tra le istanze finanziabili; tuttavia la società riberese riceveva una comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza, in ragione dell’asserita omessa presentazione della documentazione attestante la cantierabilità del progetto nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. La società presentava articolate deduzioni attestando che la richiesta di permesso di costruire presentata nel marzo del 2017 era da ritenersi tacitamente accolta, non essendo stato opposto alcun diniego dall’amministrazione comunale entro il termine normativamente prescritto ed avendo altresì la società comprovato la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera proposta. Nonostante i chiarimenti forniti l’Assessorato confermava l’archiviazione della pratica in ragione dell’asserita mancata presentazione della documentazione afferente la cantierabilità del progetto antro i termini prescritti. A questo punto la società riberese proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di archiviazione dell’istanza di finanziamento. In particolare gli avvocati Rubino e Alfieri hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere, avendo la società dimostrato che si era attivata sin da un periodo precedente rispetto alla presentazione della domanda a richiedere alla competente amministrazione comunale il permesso di costruire e che detto permesso di costruire avrebbe dovuto ritenersi tacitamente assentito per effetto del decorso del termine di legge; ed avendo altresì chiarito mediante le osservazioni di avere ottenuto il provvedimento espresso avente ad oggetto il permesso di costruire nel termine di novanta giorni decorrenti dallo scorrimento della graduatoria in questione. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Alfieri, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva della società ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal TAR, la società riberese potrà accedere al contributo richiesto in misura pari ad oltre un milione di euro.
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