Il consigliere comunale non può essere trasferito.Il TAR dà torto al Ministero della Giustizia

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Il,  Sig. C.S. di 45 anni , assistente capo di Polizia Penienziaria  ricopre la carica di consigliere comunale e  per effetto di provvedimenti di assegnazione temporanea presta servizio presso la casa circondariale di Agrigento; da ultimo il Ministero della Giustizia, inopinatamente disponeva la revoca del provvedimento di assegnazione temporanea dalla casa circondariale di Agrigento ed il contestuale trasferimento del consigliere comunale presso la casa circondariale di Palermo. Da qua la decisione del consigliere comunale di proporre un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento, previa sospensione, della revoca dell’assegnazione temporanea presso la casa circondariale di Agrigento. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge, per avere il Ministero violato il divieto di trasferimento degli amministratori locali, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli del TAR Puglia e del Tar Campania, nonchè sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione,  giacchè la P.A, non ha tenuto conto delle note con le quali il Direttore della casa circondariale di Agrigento aveva rappresentato come l’assegnazione del ricorrente a Palermo avrebbe comportato significativi problemi organizzativi. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai difensori del ricorrente.Il TAR Sicilia, Palermo,Sezione Prima,  Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore il Dr. Sebastiano Zafarana, condividendo la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Rubino e Impiduglia secondo cui gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici o privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione del merito della controversia la prima udienza pubblica del mese di aprile del 2020. Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal TAR Sicilia, il consigliere comunale continuerà a prestare servizio presso la casa circondariale di Agrigento.   

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One Thought to “Il consigliere comunale non può essere trasferito.Il TAR dà torto al Ministero della Giustizia”

  1. Rosa

    Molti consiglieri comunali, specie nei municipi più piccoli, sono militari… proprio per evitare di essere trasferiti…

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