I coniugi M.M. di anni 63 e B.R. di anni 62 , di Biella, avevano acquistato nell’anno 2012 la proprietà di un fabbricato, realizzato in epoca antecedente al 1967, sito in Lampedusa, contrada Terranova, con annesso terreno; i detto coniugi hanno richiesto nel 2014 il rilascio del permesso di costruire per la riqualificazione architettonica dell’ immobile, avvalendosi del cd. “piano casa”. Attesa la regolarità del progetto ed il rispetto dei parametri per l’incremento volumetrico previsti dal c. “piano casa” il Comune di Lampedusa rilasciava il permesso di costruire nell’anno 2018; ma una vicina,B.C., di anni 72, di Lampedusa, assumendo l’inesistenza di un valido titolo di proprietà in capo ai coniugi, proponeva un’ impugnazione davanti al TAR Sicilia, deducendo l’asserita illegittimità del titolo edilizio, e chiedendone l’annullamento, previa sospensione. Il difensore della ricorrente ha lamentato che il Comune avrebbe omesso di verificare l’esatta corrispondenza tra situazione di fatto e di diritto esistente sulle aree in questione e che stante una situazione di presunta incertezza non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire. Si è costituito in giudizio il Sig. M.M., titolare del permesso di costruire, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente; in particolare gli Avvocati Rubino e Airò hanno eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la ricorrente lamentava una lesione del diritto di proprietà afferendo sostanzialmente la controversia alla lesione di diritti soggettivi sottratta alla giurisdizione del TAR, citando all’uopo precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato secondo cui “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in materia edilizia quando è in discussione non una vicenda prettamente privatistica , ma bensì la legittima esplicazione del potere autorizzativo dell’Amministrazione pubblica in ambito urbanistico”. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, condividendo le eccezioni formulate dagli avvocati Rubino e Airò, e ritenendo pertanto il ricorso introduttivo non meritevole di accoglimento, ha respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Pertanto, alla luce del provvedimento cautelare emesso dal TAR, potrà avere inizio l’intervento di riqualificazione architettonica assentito dal Comune di Lampedusa.
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