Nell’Aprile 2014, con apposita determinazione dirigenziale, il Comune di San Giovanni Gemini disponeva, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei terreni di proprietà dei sig.ri Madonia Vincenzo, Sciacchitano Filippo, Sciacchitano Maria, Matraxia Grazia Sciacchitano Maria Carmela, ricadenti nella denominata “via dello sport” del Comune di S.G. Gemini.
Avverso la suddetta determina, proponevano ricorso giurisdizionale i proprietari dei terreni interessati, contestando, in sostanza, sia i presupposti di fatto sia l’illegittimità dell’acquisizione sanante per motivi di violazione di legge (artt. 2, 7, 8 e 10 della Legge n.241/1990 e art. 42bis del D.P.R. n.327/2001) e per svariati profili di eccesso di potere, oltre ad un’erronea quantificazione dell’indennità di espropriazione.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Giovanni Gemini, in persona del Sindaco dott. Carmelo Panepinto, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, per resistere al ricorso.
Riguardo ai profili di censura sollevati, l’Avv. Rubino controdeduceva in particolare la correttezza dell’iter procedimentale e le ragioni di pubblico interesse, di viabilità e sicurezza pubblica, connesse alla scelta di procedere con l’acquisizione sanante e l’utilizzazione dei terreni attraversati dalla via dello Sport, di proprietà dei ricorrenti. Inoltre, l’Avv. Rubino deduceva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione riguardante la determinazione dell’indennizzo previsto per la procedura di acquisizione di cui all’art. 42bis del D.P.R. 327/2001.
Con sentenza del 12 novembre 2019, il T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, ha accolto le tesi dell’avv. Rubino, dichiarando il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione riguardo alla domanda volta a contestare la quantificazione dell’indennizzo e, per il resto, lo ha respinto in quanto infondato, riconoscendo l’esigenza prevalente dell’interesse pubblico all’acquisizione dei terreni interessati, con salvezza del provvedimento impugnato. Dunque, per effetto di tale statuizione, i terreni interessati ricadenti nella “via dello Sport” verranno definitivamente acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni Gemini che non dovrà, pertanto, corrispondere ai ricorrenti alcuna somma.