Giudice del Lavoro: illegittima l’esclusione di un’aspirante docente nelle Accademie delle Belle Arti

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Rilevante il principio di diritto reso dal Giudice del Lavoro, che ha dichiarato il diritto di una docente – che aveva prestato servizio in Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute – ad essere inserita nelle graduatorie nazionali utili ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di Belle Arti.
La vicenda trae origine dall’adozione del Bando di cui al D.M. 526 del 30.06.2014 con cui il Ministero della Pubblica Istruzione aveva indetto una procedura finalizzata alla costituzione delle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di belle Arti di tutta Italia.
A tale selezione prendeva parte anche la Professoressa I.P. che, però, veniva esclusa sull’assunto che il suo sevizio, maturato presso le Accademie Legalmente riconosciute e non presso quelle Statali, non fosse da ritenersi valevole ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e ciò sulla base di un’interpretazione fornita dal MIUR dopo la pubblicazione del Bando medesimo.
Avverso la superiore esclusione, la Professoressa I.P., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Simona Manca ed Emanuele Carta, proponeva ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, deducendo che l’interpretazione proposta dal Ministero fosse contraria, non solo a quanto stabilito nel Bando, ma anche alle previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge n. 508/1999.
Gli Avvocati Rubino, Manca e Carta, deducevano, infatti, che a mente del D.P.R. n. 212/2005, le Accademie legalmente riconosciute debbono essere conformi a quelle Statali per ciò che riguarda l’ordinamento didattico, l’adeguatezza delle strutture e del personale, la tipologia dei corsi di studio e le altre attività formative e che, secondo un costante indirizzo interpretativo, ai fini della predetta procedura selettiva era innegabile il diritto di far valere gli anni di insegnamento presso le Accademie legalmente riconosciute, facenti anch’esse parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Si costituiva in giudizio il MIUR contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Giudice del Lavoro, condividendo le argomentazioni degli Avvocati Rubino, Manca e Carta, ha affermato il principio che le Accademie dei Belle Arti Legalmente riconosciute non possono che rientrare tra le “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” con la conseguenza che, in difetto di specifiche cause di esclusione previste nel bando, gli anni di servizio in esse svolti devono intendersi utili e validi ai fini della maturazione del requisito per partecipare alla procedura selettiva indetta dal MIUR. Pertanto il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto dalla prof.ssa I.P., ha dichiarato il suo diritto ad essere inserita nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta Italia.

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