Dopo un lungo contenzioso avviato contro il Comune di Palermo dalla società K.srl proprietaria del cinema Tiffany, e volto all’annullamento dei provvedimenti con cui l’amministrazione comunale aveva più volte dichiarato l’inefficacia della Segnalazione certificata di inizio di attività nonché della stessa agibilità della sala cinematografica, il Tar Sicilia Palermo, accogliendo i ricorsi proposti aveva, da un lato annullato i provvedimenti adottati dal Comune di Palermo, dall’altro ingiunto alla medesima amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di sanatoria che la società K.srl aveva inoltrato allo scopo di regolarizzare la destinazione impressa a due vani tecnici posti all’esterno della sala cinematografica
L’amministrazione comunale rimasta inerte per quasi un anno dalla data di deposito e notifica della ridetta sentenza adottava lo scorso gennaio un provvedimento che nuovamente, oltre a denegare la sanatoria richiesta, disponeva l’inefficacia della SCIA e della SCA in tal modo di fatto precludendo ex abrupto la prosecuzione dell’attività .
la società K.srl assistita dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, è stata pertanto nuovamente costretta ad adire il Tar Sicilia Palermo chiedendo l’annullamento dell’inopinato provvedimento adottato dall’amministrazione comunale, nonché contestualmente l’adozione di una misura cautelare monocratica, atteso il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’immediata inibizione all’esercizio dell’attività, con evidente rischio per la stabilità dei posti di lavoro e blocco della programmazione cinematografica in corso.
Il Presidente della Seconda Sezione del T.a.r. Sicilia-Palermo, Dr Cosimo Di Paola, “ avuto riguardo, principalmente, al danno temuto” ed escluso ogni “ pregiudizio giuridicamente rilevante per l’interesse pubblico perseguito dal provvedimento impugnato”, ha accolto la richiesta misura cautelare monocratica avanzata dagli avvocati Rubino e Alfieri.
Nella successiva camera di consiglio tenutasi il 25 febbraio u.s l’adito Tar in composizione collegiale ha altresì accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati confermando la valutazione già effettuata in sede monocratica in ordine al profilo dell’irreparabile pregiudizio agli interessi della ricorrente causato dai provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale
Pertanto, sospesi gli effetti del provvedimento impugnato il “Cinema Tiffany” potrà continuare regolarmente ad esercitare la propria attività cinematografica