Il Tar Palermo commissaria il Comune di Agrigento

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Il Sig. G. Di. T. (sono le iniziali del nome), assistito dagli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi impugnava innanzi al T.A.R. Palermo il silenzio formatosi sull’istanza di accesso, presentata al Comune di Agrigento in data 19 ottobre 2018, avente ad oggetto gli atti di una selezione pubblica indetta dall ’ ente locale.
Con il medesimo ricorso, il Sig. G. Di. T. chiedeva altresì l’emanazione di un ordine di esibizione della documentazione richiesta.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, il Comune di Agrigento consentiva al Sig. Di. T. di prendere visione ed estrarre copia dei documenti in questione.
Pertanto, con istanza depositata in data 08 marzo 2019, lo stesso Sig. Di T. chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna delle spese di giudizio a carico dell’ Amministrazione Comunale.
Con sentenza il Tar Sicilia Palermo – Sezione III, preso atto della completa soddisfazione della pretesa vantata da parte ricorrente, dichiarava cessata la materia del contendere; con la medesima pronuncia il Giudice Amministrativo, in applicazione del “principio di soccombenza virtuale”, condannava il Comune di Agrigento al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
L’Amministrazione Comunale, tuttavia, non provvedeva al pagamento delle spese processuali in favore del Sig. Di. T.; quest’ultimo dunque, con il patrocinio degli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, presentava un nuovo ricorso innanzi al T.A.R. Palermo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., a mezzo del quale veniva richiesta l’esecuzione del giudicato.
In sede di ricorso, il Sig. Di. T. richiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta al fine di ottenere la integrale esecuzione del giudicato, nell’ipotesi di mancato pagamento delle spese processuali da parte del Comune di Agrigento entro il termine assegnato dal Giudice.
Infine, ai sensi dell’art.ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a., parte ricorrente richiedeva l’applicazione della c.d. penalità di mora”, ovverosia la condanna del Comune di Agrigento al pagamento di una ulteriore somma di denaro in caso di “ violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’ esecuzione del giudicato”. Con successiva sentenza, in accoglimento delle tesi difensive sviluppate dagli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi, il T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, ha ordinato al Comune di Agrigento di provvedere al pagamento delle spese processuali entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o
dalla notificazione della sentenza in parola; inoltre, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’ente locale, ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato Enti Locali della Regione
Siciliana.​ Infine, in accoglimento della domanda formulata ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a., il T.A.R. Palermo ha determinato l’importo dovuto dal Comune di Agrigento “per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”, somma determinata
in misura pari agli interessi legali sull’importo liquidato nella sentenza rimasta ineseguita.

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