La dott.ssa G.V., giornalista quarantaduenne, nell’ottobre del 2019, partecipava alla procedura concorsuale per il reclutamento di sei Istruttori direttivi dell’Ufficio stampa della Regione Siciliana, svolgendo la prima prova scritta consistente in un test a risposta multipla.
Nel dicembre dello stesso anno, a seguito della correzione del test in questione, venivano pubblicati gli esiti della prova concorsuale che attestavano l’esclusione della dott.ssa G.V., in quanto la stessa aveva ottenuto un punteggio che, per l’errore relativo a sole due domande, non consentiva il superamento della prima prova del concorso.
La dott.ssa G.V., dunque, presentava richiesta di accesso agli atti del concorso, al fine di prendere visione dei verbali della Commissione d’esame ed in particolare della correzione del proprio elaborato operata dall’Amministrazione.
A seguito del rilascio della documentazione richiesta emergeva come alcune domande fossero state formulate e corrette erroneamente e come taluni argomenti oggetto di prova fuoriuscissero dal programma di materie indicato dal bando di concorso.
A questo punto la dott.ssa G.V., assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Giuseppe Gatto, proponeva ricorso davanti al TAR Palermo, sostenendo l’illegittima formulazione e/o correzione di svariati quesiti somministrati nell’ambito della prima prova del concorso in questione.
Con ordinanza del febbraio 2020, il TAR Palermo, pur confermando implicitamente l’illegittima correzione di una domanda (la n. 54), riteneva di non ammettere la dott.ssa G.V. alla seconda prova concorsuale.
Pertanto, la dott.ssa G.V., con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva ricorso in appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado e, conseguentemente, l’ammissione alla seconda prova del concorso per Istruttore direttivo dell’Ufficio stampa regionale.
In particolare, l’Avv. Rubino sosteneva l’erronea formulazione e/o correzione di 4 quesiti (nn. 8, 12, 22 e 54) e l’estraneità alle materie indicate dal bando di 7 domande (le nn. 19, 25, 33, 34, 35, 42 e 46), evidenziando come la modifica del punteggio anche di due sole domande, per la dott.ssa G.V., sarebbe risultata decisiva ai fini del superamento della prima prova.
Segnatamente, con riguardo alla domanda n. 54: la correzione approntata dalla Commissione esaminatrice contrastava palesemente con la disposizione normativa (Legge n. 150/00) richiamata dal quesito, in quanto veniva considerata quale attività di informazione e comunicazione istituzionale della Pubblica Amministrazione “la sola comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente” e non anche, come previsto dalla suddetta norma, “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti”.
Tra le domande contestate, inoltre, alcune presentavano una duplice risposta corretta, in particolare: la domanda n. 8, in materia di effetti sull’atto amministrativo derivanti dall’inesistenza dell’oggetto, pur presentando due risposte esatte – la “a”, atto “inesistente” e la “b”, atto “inefficace” (segnata dalla dott.ssa G.V.) – veniva corretta dalla commissione esaminatrice con la validazione della sola risposta “a”. Anche la domanda n. 12, in materia di autocertificazioni, presentava due opzioni corrette – la “a” e la “c” (contrassegnata dalla dott.ssa G.V.) – in quanto entrambe ricavabili dalle disposizioni normative (Capo III del D.p.r. 445/200) citate nel quesito; ciononostante la commissione riteneva esatta la sola opzione “a”. Infine, la domanda n. 22, riguardante la professione svolta da Johan Gutenberg, inventore della stampa a caratteri mobili, indicava anch’essa due risposte corrette: l’opzione “a” (orafo) e l’opzione “b” (tipografo); tuttavia, la Commissione riteneva esatta la sola risposta “a”, non assegnando il punteggio relativo alla risposta (“b”) data dalla dott.ssa G.V.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi dell’Avv. Rubino, ha accolto, con Ordinanza del 22.05.2020, l’appello cautelare presentato dalla dott.ssa G.V., riformando la pronuncia del Tar Palermo e disponendo l’ammissione con riserva della G.V. alla seconda prova concorsuale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, infatti, ribaltando il giudizio del Tar Palermo, ha ritenuto incerta la formulazione di un quesito (il n. 8, sull’inesistenza dell’oggetto dell’atto amministrativo) e del tutto errata la correzione approntata dalla Commissione d’esame sulla domanda n. 54 (sull’attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni); il Giudice amministrativo di secondo grado, inoltre, ha affermato che alcune delle domande poste nell’ambito della prima prova concorsuale risultassero estranee alle materie del concorso.
Per effetto della suddetta pronuncia, la dott.ssa G.V. è stata ammessa alle seconda prova scritta del concorso in questione ed inoltre l’Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica è stato condannato a pagare le spese di lite della fase cautelare.