Associazione Konsumer: “Chi non è andato in vacanza dopo il 3 marzo ha diritto al rimborso”

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Si ritorna alle regole generali: chi non è andato in vacanza o non ha preso un volo a causa del decreto del 3 marzo 2020 ha diritto all’immediato rimborso e, se lo stesso verrà rifiutato, ci si potrà rivolgere al giudice.

Chi aveva prenotato un viaggio e non è potuto partire a causa dell’emergenza da covid19 ha diritto ad avere indietro il denaro speso. Non voucher a scadenza o proposta di cambio di data, come molti vettori stavano proponendo, ma, se il cliente lo richiede, l’intero importo versato. Una posizione che già da diverse settimane portava avanti l’associazione di tutela dei consumatori Konsumer, che si era schierata al fianco di moltissimi consumatori, e che ora è stata ufficializzata anche attraverso una lettera che la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano.

Una decisione centrale che contribuisce a dare forza a quella che già da tempo era la nostra posizione. – Commentano gli l’avvocati Giovanni Franchi, di Parma Presidente per la Regione Emilia-Romagna e Giuseppe Di Miceli Vice-Presidente per la Regione Sicilia dell’associazione Konsumer –Non era pensabile far perdere il denaro a migliaia di consumatori per un’emergenza sanitaria di cui non hanno assolutamente colpa. Non è possibile imporre ad una persona di riprogrammare il proprio viaggio nel prossimo anno. Alcuni potrebbero non aver voglia di partire o di lasciare il paese, c’è chi ha perso il lavoro o è stato mesi in cassaintegrazione, e non ha più la serenità economica per concedersi un viaggio in tranquillità, ci sono, poi, viaggi di nozze da diverse migliaia di euro di coppie che non sono riuscite a sposarsi. Parliamo di decine di migliaia di euro di prenotazioni per viaggi e servizi dei quali i clienti non hanno usufruito. Non si poteva per come dagli atti governativi lasciar decidere solo i vettori o ai tour operator, seppur vanno tenute in considerazioni le loro problematiche sarebbe stato necessario stabilire una linea di azione ufficiale e condivisa.”

Il nostro Governo entro oggi dovrà fornire una risposta alla Commissione Europea, comunicando la volontà di consentire ai viaggiatori la scelta se chiedere il rimborso integrale della somma versata o usufruire di un voucher.

Ma, in realtà – per Konsumer chiariscono gli l’avv. Giovanni Franchi, di Parma e Giuseppe Di Miceli, di Agrigento – non vi è alcun bisogno che l’Italia cambi la propri  normativa, perché i turisti che hanno perso il loro viaggio abbiano il rimborso. Per la giurisprudenza italiana infatti – sempre per gli l’avv. Giovanni Franchi, di Parma e Giuseppe Di Miceli, di Agrigento – la violazione di norme comunitarie comporta la necessità di disapplicare la disciplina contraria alle stesse. Dal che discende, nei casi di in cui il passeggero o il turista non  abbiano potuto fare uso  del biglietto o del viaggio turistico, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e il suo diritto di ricevere la rifusione di quanto versato. 

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