Assolto gommista agrigentino, il fatto non sussiste

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Assolto perché il fatto non sussiste”. Con questa formula il giudice monocratico della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, Alfonso Pinto, ha pronunciato la sentenza che vedeva imputato un gommista di Agrigento.

All’artigiano, difeso dagli Avvocati Vincenzo Caponnetto ed Ornella Russello era stato contestato il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p., poiché “al fine di occuparlo o comunque di trarne profitto, arbitrariamente occupava suolo demaniale del Comune di Agrigento mediante l’installazione di un box metallico” adibito per l’esercizio della sua attività lavorativa.

Nel corso del processo, i difensori hanno dimostrato come il commerciante aveva installato il suo piccolo box, su suolo comunale, sin dal 1988 con tutte le autorizzazioni previste dalla legge, ivi compresa la concessione dell’utilizzazione del detto spazio, da parte del Comune di Agrigento.

Pur continuando a corrispondere negli anni, e puntualmente, la TOSAP per la detenzione dell’area in questione non si era proceduto per una mera dimenticanza al formale rinnovo degli atti autorizzativi. Una circostanza che ha reso possibile dimostrare l’atteggiamento psicologico dell’imputato in relazione agli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato addebitatogli che hanno escluso ogni ipotesi di responsabilità penale a suo carico.

Il giudice ha così accolto le tesi difensive degli Avvocati Caponnetto e Russello, assolvendo il gommista dall’ipotesi di reato contestato perché il fatto non sussiste.

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