La società Lusaform s.r.l., ente accreditato per lo svolgimento di attività di orientamento e formazione professionale, subiva la revoca dell’accreditamento con provvedimento della Regione Abruzzo.
In particolare la revoca dell’accreditamento veniva giustificata alla luce di alcune asserite irregolarità consistenti nel mancato riscontro della presenza degli allievi in formazione, nella presenza di supposte “gravi irregolarità” nella compilazione dei registri delle lezioni in aula, nonché nel mancato invio della preventiva comunicazione di variazione del progetto.
La società quindi presentava ricorso presso il TAR Abruzzo chiedendo l’annullamento previa sospensione del provvedimento di revoca dell’accreditamento.
Il Tar adito, tuttavia, con ordinanza respingeva l’istanza cautelare presentata dall’Ente.
Pertanto la società abruzzese proponeva appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, chiedendo la riforma dell’ordinanza di rigetto adottata dal TAR Abruzzo.
In particolare l’avvocato Rubino ha censurato il provvedimento di revoca dell’accreditamento evidenziando come l’Amministrazione non avrebbe contestato in alcun modo il venir meno della permanenza in capo all’ente dei presupposti dell’accreditamento e rilevando , altresì, la mancanza di proporzionalità del provvedimento adottato, in quanto la revoca avrebbe potuto essere legittimamente adottata solo nel caso del venir meno delle specifiche condizioni e dei requisiti che legittimano la concessione dell’accreditamento.
Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Consiglio di Stato, presidente Franco Frattini, relatore Cons. Solveig Cogliani ( già presidente di sezione del Tar Palermo) condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, accoglieva l’istanza cautelare proposta e per l’effetto ordinava al TAR Abruzzo di fissare sollecitamente l’udienza di merito di trattazione del ricorso.
Per effetto della superiore ordinanza il Tar Abruzzo dovrà a breve esprimersi definitivamente sulla legittimità del provvedimento di revoca dell’accreditamento, tenendo conto di quanto rilevato dal Consiglio di Stato in ordine ai profili di fondatezza del ricorso in appello con riferimento al dedotto vizio di violazione del principio di proporzionalità.