Nel maggio 2017, la Commissione Elettorale Circondariale ammetteva il candidato Francesco Giunta alla competizione per l’elezione del sindaco di Termini Imerese, nonostante quest’ultimo avesse riportato – a seguito di patteggiamento – una condanna a mesi sedici di reclusione per i reati di truffa e falso
La Commissione Elettorale Circondariale, invero, aderiva alla tesi prospetta – con apposito parere – dall’avv. Gaetano Armao, attuale Vice presidente della Regione Sicilia e Assessore all’Economia.
In particolare, con tale parere, l’avv. Gaetano Armao aveva sostenuto che, ai sensi della legge Severino, l’incandidabilità opererebbe solo per coloro che abbiano riportato una condanna superiore a sei mesi per e ai quali fosse stata contestata l’aggravante di cui all’ art. 61 n. 9 del codice penale (ossia “avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio…”); tale aggravante non sarebbe, di contro, stata applicata – in sede di condanna – all’avv. Giunta.
Per effetto dell’ammissione del candidato Giunta alla competizione elettorale lo stesso partecipava al primo turno elettorale – tenutosi in data 11 giugno 2017 – concorrendo con altri 4 candidati Sindaco e segnatamente i candidati Vincenzo Fasone, Armando Di Liberto, Pietro Sorce e Giuseppe Maria Preti.
In esito al primo turno elettorale, il candidato Giunta e il candidato Fasone venivano ammessi al turno di Ballottaggio.
In esito al turno di ballottaggio, il candidato Giunta risultava essere il candidato più votato con 4.962 voti, conseguendo 116 voti in più rispetto al candidato Fasone al quale venivano assegnati n. 4.846 voti.
Pertanto, con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Termini Imerese il sig. ri Vincenzo Fasone, -candidato alla carica di Sindaco – il prof Curreri Salvatore, l’On.le Francesco Piro e il sig. Michele Ciofalo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, – chiedevano che venisse dichiarata l’incandidabilità dell’avv. Francesco Giunta.
In particolare, con il ricorso, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che l’avv. Giunta – per effetto delle condanna a sedici mesi allo stesso inflitta per reati di truffa e falso – fosse incandidabile alla Carica di Sindaco e andasse, pertanto, dichiarato decaduto in applicazione della legge Severino.
Nelle more del giudizio (e segnatamente nel marzo 2019), l’avv. Giunta – dopo aver ricevuto, nell’ambito di un procedimento penale, un avviso di garanzia – rassegnava le proprie dimissioni dalla Carica di Sindaco di Termini Imerese.
La Corte d’Appello di Palermo – Presidente Antonio Novara, Relatore Dott. Antonino Di Pisa -, con sentenza del 10 luglio 2020, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere – essendo ormai intervenute le dimissione dell’avv. Giunta -, ma ha allo stesso tempo rilevato che ,“ se non fossero sopravvenute le dimissioni e non fosse, di conseguenza, venuta meno la materia del contendere, avrebbe dovuto ritenersi sussistente l’ipotesi di incandidabilità di Giunta Francesco alla carica di Sindaco”,
In particolare, la Corte d’Appello, aderendo alle tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha rilevato che la Legge Severino non si limita a prevedere l’incandidabilità dei soli soggetti condannati – a pena superiore ai sei mesi – per i reati aggravati ex art 61 n. 9, ma reca una norma di chiusura comprendente tutti i reati che risultino, comunque, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
Dunque, la Corte d’Appello, smentendo gli assunti contenuti nel sopracitato parere dell’Avv. Gaetano Armao, ha ritenuto che i numerosi reati di truffa e di falso commessi dal Giunta quale mandatario della Siae (e oggetto di una condanna a 16 mesi di reclusione), rientrino tra le cause di inacndidabilità previste dalla legge Severino.
La Corte d’Appello di Palermo ha, inoltre, condannato l’Avv. Giunta (in solido con i sig.ri Licia Fulllone, Giuseppe Di Blasi e Rosa Lo Bianco- ex assessori e consiglieri) al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio liquidate in complessivi euro 6.000 oltre accessori.