Non dovranno essere demoliti gli ultimi due piani di una palazzina a San Leone. Il CGA da torto alla Soprintendenza

Condividi

I sig.ri F.F., E. D.C., P.F, , M.D., T.S. , T.A.,  T.G., T.F., A. C., C.M., A.F., A. M., A. J. A., L. G., L. A., A.M., S.M., proprietari o comproprietari di uno o più appartamenti di un fabbricato ubicato a San Leone – frazione balneare di Agrigento -, realizzato nel 1983 in assenza della concessione edilizia e ricadente in area sottoposta a vincolo, inoltravano al Comune di Agrigento istanze di sanatoria per il fabbricato in questione, corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento dell’intera oblazione nella misura prevista dalla legge.

A distanza di ben 18 anni, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento rilasciava il Nulla Osta per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, subordinando però lo stesso alla condizione che venissero demoliti gli ultimi due livelli del fabbricato in questione ritenuti un “ostacolo alla visuale prospettica” ed elementi di  “disturbo con l’ambiente tutelato“.

Avverso il suddetto provvedimento, i proprietari dell’immobile proponevano ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, al fine di ottenerne l’annullamento nella parte in cui il rilascio del prescritto nulla osta in sanatoria per il fabbricato veniva condizionato all’abbattimento degli ultimi due piani del medesimo fabbricato.

L’impugnativa veniva affidata a plurime doglianze volte a censurare sia l’evidente difetto di istruttoria e di motivazione – avendo, la Soprintendenza, emesso il parere/nulla osta sulla base di una motivazione generica e contraddittoria e di idoneo supporto tecnico-scientifico- ,  sia la lesione del principio di affidamento incolpevole dei ricorrenti, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento a distanza di ben 18 anni dall’avvenuto pagamento dell’oblazione, con conseguente convinzione in capo agli stessi che l’opera fosse sanata.

Inoltre, l’Avv. Rubino deduceva l’avvenuta formazione del c.d. silenzio – assenso sulla richiesta di sanatoria avanzata alla Soprintendenza.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le articolate difese esplicate dall’Avv. Rubino, ha ritenuto applicabile al caso di specie il meccanismo del “c.d. silenzio assenso” e conseguentemente ha ritenuto che – decorso il  termine perentorio di novanta giorni fissato dall’art. 17, comma 6 della L.R. n. 4/2003 – il parere/nulla osta dalla Soprintendenza di Agrigento dovesse ritenersi favorevolmente reso.

Conseguentemente, il CGA ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale – a distanza di numerosi anni dalla formazione del silenzio assenso – la Soprintendenza ha subordinato il rilascio del proprio il parere/nulla osta alla previa demolizione degli ultimi due piani dell’immobile.

Per effetto della suddetta sentenza i proprietari potranno finalmente conseguire la concessione in sanatoria e non saranno tenuti a demolire gli ultimi due piani dell’immobile.

Notizie correlate

Leave a Comment