La sig.ra L. S., dopo aver acquistato un immobile ad un’asta giudiziaria, a seguito di vendita fallimentare, richiedeva, ai sensi dell’art. 40 comma 6 della L. 47/1985, la sanatoria edilizia per talune opere ivi realizzate dal precedente proprietario in assenza di titolo edilizio, al fine di sanare l’abuso ed adibire l’immobile esclusivamente ad abitazione privata.
Il Comune, sciolto per mafia, riteneva di dover richiedere la certificazione antimafia necessaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per la sottoscrizione di contratti e per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, ritenendovi ricompresa anche l’ipotesi di rilascio della concessione in sanatoria di un immobile abusivo.
Il Ministero dell’Interno riscontrava tale richiesta emanando una misura interdittiva motivata in ragione del rapporto di convivenza more uxorio della sig.ra L. S. con un soggetto indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 416bis c.p., a seguito della quale il Comune riteneva di non poter rilasciare il richiesto permesso di costruire in sanatoria.
La sig.ra L. S. si vedeva, allora, costretta a proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Francesco Aspano’, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti, sia del provvedimento con il quale il Comune siciliano aveva negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria a causa dell’informativa interdittiva, sia della nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con cui era stata annotata nel casellario informatico la suddetta informativa nei confronti della ricorrente.
In particolare, secondo i legali Rubino, Alfieri e Aspano’ la normativa prevista in materia di misure interdittive antimafia non poteva trovare applicazione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire in sanatoria riguardi un immobile abusivo non destinato allo svolgimento di attività economica, bensì ad abitazione principale del soggetto istante, come nel caso di specie.
Inoltre, i difensori di parte ricorrente rilevavano come la normativa edilizia richiami, tra le cause di inammissibilità della domanda di sanatoria, la sola condanna definitiva per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale; ipotesi non sussistente in capo alla ricorrente.
Il T.A.R. Palermo, anche alla luce delle finalità perseguite dalla normativa antimafia volte ad anticipare la soglia di tutela riguardo al pericolo di condizionamento mafioso nelle attività economiche, ha accolto il ricorso della ricorrente e, condividendo le tesi difensive esposte dagli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Francesco Aspano’, ha annullato i provvedimenti impugnati ritenendo, per l’appunto, inapplicabile tale normativa nel caso in cui l’immobile oggetto di richiesta di sanatoria edilizia sia destinato, come nel caso di specie, ad esclusivo uso abitativo.