Il Comune di Canicattì nell’ambito di una procedura di espropriazione aveva occupato e trasformato, mediante la realizzazione di opere, anche un’area estranea all’originario progetto.
I proprietari dell’area indebitamente occupata e trasformata dal Comune, con giudizio promosso innanzi al Tribunale di Agrigento, hanno citato l’Ente per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’avvenuta illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione.
Tuttavia, il Tribunale di Agrigento in ragione dell’oggetto della controversa relativa all’esercizio dei poteri espropriativi, ha ritenuto di declinare la propria giurisdizione in favore del Tar Palermo.
A questo punto, i proprietari dei terreni indebitamente occupati, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Armando Buttitta e Vincenzo Airo’, riassumevano il giudizio risarcitorio innanzi al TAR Palermo.
Con il ricorso in riassunzione ed i successivi scritti difensivi, gli Avv.ti Rubino, Buttitta e Airo’, hanno chiesto la condanna del Comune di Canicattì alla restituzione delle aree oggetto di occupazione ovvero all’integrale risarcimento del danno subito per effetto della perdita della proprietà delle aree medesime e salva la possibilità di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001.
Nell’ambito del giudizio promosso innanzi al TAR, si è costituito il Comune di Canicattì che ha insistito per il rigetto delle domande dei proprietari ricorrenti eccependo, tra l’altro, che l’area oggetto di controversia. A distanza di oltre 20 anni dalla realizzazione delle opere, doveva ormai ritenersi acquisita per usucapione in favore dell’ente.
In esito all’udienza di merito, il TAR Palermo Terza Sezione, in accoglimento delle difese e delle domande promosse dagli Avv.ti Rubino, Buttitta e Airo’, ha chiarito che:<< l’occupazione di un bene di proprietà privata, ove non assistita da un valido ed efficace titolo giustificativo, non comporta l’acquisizione alla mano pubblica, ancorché sia intervenuta l’irreversibile trasformazione del bene stesso per effetto della realizzazione dell’opera pubblica sul bene oggetto di illegittima apprensione. …
Posto, dunque, che il mero fatto dell’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non assurge a titolo di acquisto, che nessun effetto traslativo consegue alla c.d. “rinuncia abdicativa” e che nessuna usucapione si è in concreto avverata, continua a sussistere l’obbligo dell’Amministrazione di restituire ai privati il bene>>.
Rigettata l’eccezione di usucapione, il TAR Palermo ha condannato il Comune alla restituzione del bene, (salva la possibilità di procedere all’acquisizione sanante dell’are mediante idoneo pagamento) ed al risarcimento dei danni cagionati per il periodo di illegittima occupazione del bene.
Per effetto della predetta sentenza, il Comune dovrà valutare se procedere alla restituzione del terreno, previa la riduzione in pristino delle opere o, in alternativa, procedere all’acquisizione sanante dell’are mediante il pagamento della stessa oltre indenni.
In ogni caso, il Comune di Canicattì: <<dovrà dunque proporre in favore della parte ricorrente … il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo entro il termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della … sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.>>.