Una professoressa di Agrigento, invalida civile, – D.S. di anni 42- dopo aver conseguito il Diploma di Laurea in Scienza dell’Educazione e superato i relativi corsi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, veniva ammessa nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
Successivamente, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento (ex Provveditorato), ritenendo che la suddetta professoressa fosse priva dei requisiti di ammissione, disponeva la sua esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
La professoressa, pertanto, presentava apposito reclamo, dimostrando il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.
L’Ufficio Scolastico, prendendo atto dell’erroneità dell’originaria esclusione della professoressa la inseriva in Graduatoria. Tuttavia tale inserimento avveniva in un momento successivo all’inizio dell’anno scolastico e quando ormai gli altri candidati avevano scelto le supplenze più lunghe e gli incarichi nelle sedi più vicine.
Ritenendo illegittime le decisioni espresse nei propri riguardi, la dott.ssa D.S. ha deciso, quindi, di impugnare – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia – i provvedimenti redatti dall’Ufficio Scolastico di Agrigento, che, avendo inserito in ritardo la dott.ssa D.S. nella graduatoria GPS a causa di un errore commesso in sede di valutazione dei titoli, la stava, di fatto, obbligando ad assumere incarichi di supplenze brevi, (con l’aggravante di vedersi superare in sede di punteggio da tutti gli altri insegnanti destinatari di incarichi più lunghi).
Con il ricorso gli avv.ti G. Rubino e M. La Loggia, richiamando recentissima giurisprudenza, hanno evidenziato come l’errore commesso dalla Pubblica Amministrazione non possa comportare una situazione di svantaggio in capo ad incolpevoli destinatari; specificando, altresì, come la priorità di scelta delle sedi a soggetti invalidi sia uno strumento posto a tutela di interessi non sacrificabili a fronte di una non corretta valutazione dei titoli da parte dell’Ufficio Scolastico.
Il Giudice del Lavoro di Agrigento, – dott.ssa Valentina Di Salvo-, condividendo pienamente i motivi di doglianza fatti valere dagli avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia ha accolto il ricorso e ordinato, pertanto, all’Amministrazione Scolastica di assegnare alla professoressa – in ragione del diritto di preferenza connesso alla propria disabilità – la sede di servizio che le sarebbe spettata ove non fosse stata inizialmente esclusa dalla Graduatoria.