Il Tar Palermo, con sentenza breve, in accoglimento delle difese degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ aveva annullato la sanzione paesaggistica comminata ai proprietari di un immobile, i sig.ri G.S. e C.V., ricadente all’interno dalla zona B del decreto Gui-Mancini realizzato prima del 1985.
In particolare gli avv.ti Rubino e Airo’, richiamando i numerosi precedenti giurisprudenziali del TAR Palermo, avevano sostenuto che l’appartamento in questione era stato realizzato prima del 1985 ovvero prima che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico.
Avverso la sentenza del TAR Palermo l’Amministrazione regionale aveva proposto appello innanzi al CGA sostenendo l’applicabilità della sanzione anche agli immobili realizzati in zona B della Valle dei Templi prima del 1985.
Frattanto, in pendenza del predetto appello, rispetto ad un giudizio analogo, il CGA, ritenuto pacifico che il vincolo paesaggistico in questione è entrato in vigore soltanto a partire dal 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla normativa regionale che esclude il pagamento della sanzione paesaggistica, nel caso in cui il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’immobile.
La Consulta, con la recente pronuncia del marzo 2022, ha confermato la costituzionalità della normativa regionale che limita l’applicabilità della sanzione paesaggistica soltanto agli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, che ha confermato la correttezza delle sentenze resa dal TAR Palermo, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di dichiarare di non avere più interesse all’appello promosso contro i coniugi G.S. e C.V.
Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della causa, il Presidente del CGA con decreto ha dichiarato estinto il giudizio di appello, restando così confermata la sentenza di primo grado, ottenuta dagli Avv.ti Rubino e Airo’, e per effetto della quale i proprietari dell’immobile, ormai sanato, non dovranno pagare alcuna ulteriore sanzione o indennità.I