Il Giudice di pace di Agrigento ha disposto con sentenza l’annullamento di una multa elevata dai militari dell’Arma dei Carabinieri ad un automobilista a cui è stata contestato di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza.
Il giovane era stato sottoposto dal test dell’etilometro risultando con valori al di sopra della soglia consentita dalla legge.
Scattata la sanzione amministrativa, il giovane – rappresentato e difeso dall’Avvocato Michele Melfa – si è rivolto al Giudice di pace per l’annullamento dell’ordinanza prefettizia rilevando che l’Ente che ha emanato l’atto impugnato, pur essendo formalmente convenuto in giudizio dall’opponente, veste il ruolo sostanziale di attore, in quanto è tenuto a dimostrare il fondamento dell’atto con cui ha irrogato la sanzione impugnata.
In altre parole, sarebbe stato onere della Prefettura dimostrare in giudizio che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento del tasso alcolemico era omologato e conforme alle prescritte verifiche periodiche per accertarne il corretto funzionamento.
Il Giudice di pace, accogliendo le tesi dell’avvocato Michele Melfa, ha rilevato – per granitico orientamento di Cassazione – che le verifiche effettuate dagli agenti di polizia attraverso l’utilizzo dell’etilometro sono da considerarsi invalide in assenza delle prescritte verifiche.
Ed infatti, l’onere della prova riguardo alla legittimità della multa e della conseguente ordinanza-ingiunzione ricade sull’Ente, mentre l’automobilista deve limitarsi ad allegare le ragioni per cui, secondo lui, l’atto è invalido.
Nel caso di fattispecie, la Prefettura di Agrigento non si sarebbe costituita in giudizio non fornendo, dunque, la prova contraria alle contestazioni mosse dall’opponente; fatto quest’ultimo che ha comportato l’annullamento
In particolare, il Giudice ha statuito che “in tema di violazioni al codice della strada, l’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, quali in particolare, l’attestazione dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio ad aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, tali da garantire l’effettivo buon funzionamento dell’apparecchio e quindi la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione“.
Gli etilometri, viene inoltre precisato nel provvedimento, che devono rispondere a requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei Trasporti, mentre la Motorizzazione Civile è deputata all’omologazione del tipo di etilometro. Tali apparecchi devono infatti essere sottoposti a verifica preventiva di corretto funzionamento e a verifiche periodiche, presso il Centro Superiore di Ricerche CSRPAD di Roma.
Ne consegue che le verifiche effettuate con il cosiddetto alcol-est realizzate con etilometri che non siano stati sottoposti regolarmente alle prescritte procedure è suscettibile di essere considerata invalida e pertanto le conseguenti sanzioni possono essere annullate.