Il bando di concorso, in particolare, contemplava una prima fase di scrematura dei candidati sulla base dei titoli posseduti, così come previsto dal legislatore nazionale all’art. 10 del D.L. n. 44/2021. La disposizione appena citata ha previsto – con riferimento alle procedure concorsuali indette nel periodo emergenziale causato dalla pandemia dal Covid-19- la possibilità di espletare “per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali”.
La dott.ssa G. I., dopo aver presentato domanda di partecipazione per il concorso pubblico – indetto dall’Assessorato regionale per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia, veniva esclusa nella prima fase valutativa dei titoli posseduti e per l’effetto le veniva inibita la possibilità di prendere parte alla successiva prova scritta.
La candidata, assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, impugnava – innanzi il T.A.R. Palermo – il provvedimento di esclusione oltre che la disposizione del bando che consentiva alla commissione la valutazione dei soli titoli di studio e, contestualmente, chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento di esclusione.
Il collegio difensivo – costituito dagli avv. Rubino e Impiduglia – ha osservato come la clausola del bando di concorso, che inibisce la valutazione di tutti i titoli legalmente riconosciuti dai candidati – quali abilitazioni professionali – si ponga in palese violazione con la disposizione prevista dal predetto art. 10, D.L. 44/2021, che proprio in un’ottica del favor partecipationis prevede per l’appunto la “valutazione dei titoli legalmente riconosciuti”, includendo così anche le abilitazioni professionali.
Gli avvocati Girolamo Rubino ed Giuseppe Impiduglia, pertanto, censuravano l’illegittimità della scheda di valutazione, e del conseguente provvedimento di esclusione, della loro assistita per non avere – l’amministrazione – valutato tutti i titoli presentati della candidata, che le avrebbero consentito di ottenere un punteggio utile per l’ammissione alla successiva fase concorsuale.
Il Presidente del T.A.R. Sicilia – Palermo sez. II, accogliendo la richiesta di sospensione presentata degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha ammesso con riserva la candidata a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per il potenziamento dei centri per l’impiego, che verranno a breve effettuate.
Si riaprono, pertanto, le possibilità per la candidata di ottenere l’ambito posto di lavoro presso i centri per l’impiego della Regione Siciliana.