Nel 2020 il Comune di Grotte indiceva una procedura selettiva, per soli titoli, volta alla copertura, nell’organigramma comunale, dell’incarico di Istruttore Direttivo Contabile.
Al concorso in parola partecipava, in qualità di candidata, la Dott.ssa L.M.. Al termine delle operazioni di controllo dei titoli posseduti dai candidati, la Commissione, nel febbraio del 2021 approvava la graduatoria definitiva, collocando la Dott.ssa L.M. alla diciottesima posizione.
Alla luce dei succitati risultati la Dott.ssa L.M. decideva di impugnare innanzi al T.A.R. di Palermo il provvedimento con il quale il Comune di Grotte aveva approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva in parola.
In particolare, la Dott.ssa L.M., con il proprio ricorso deduceva illegittimità del provvedimento sulla scorta di due diversi motivi; con il primo veniva censurato il calcolo dei punteggi degli altri candidati, nella parte in cui veniva a loro attribuito un ulteriore punteggio per le laure specialistiche o a ciclo unico dai medesimi comprovate; con il secondo ed ultimo motivo invece la Dott.ssa L.M., chiedeva la modifica in melius del proprio punteggio, in quanto sosteneva di essere anch’essa in possesso di una laurea magistrale in economia. Tramite il deposito della propria memoria difensiva si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, anche il Comune di Grotte.
In particolare, l’Avv. Rubino, con la predetta memoria, deduceva l’infondatezza di entrambe le doglianze presentate dalla controparte. Difatti, in relazione al primo motivo di ricorso l’Avvocato Rubino rilevava che, secondo una corretta interpretazione del Bando di concorso le lauree triennali e le laure magistrali devono essere considerate come titoli distinti, pertanto, la Commissione di concorso, in questo caso aveva giustamente attribuito ai candidati un ulteriore punteggio per le lauree magistrali o specialistiche dai medesimi certificate.
Invece, in relazione al secondo motivo di ricorso, l’Avv. Rubino, ribadiva la correttezza delle determinazioni prese dalla Commissione di concorso, anche nella parte in cui la stessa non ha attribuito un ulteriore punteggio alla Dott.ssa L.M. per il possesso della laurea magistrale, infatti la mancata valutazione del secondo titolo non derivava da un errore della Commissione, ma dal fatto che la ricorrente non aveva allegato alla documentazione presentata l’autocertificazione atta a comprovare il possesso del secondo titolo di studio.
Con la sentenza del 04.08.2022, il T.A.R. di Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dall’Avvocato Rubino, ha rigettato il ricorso presentato dalla Dott.ssa L.M. e volto all’annullamento della graduatoria definitiva della procedura selettiva in parola.
Con la medesima sentenza il T.A.R. Palermo ha anche condannato la Dott.ssa L.M. al pagamento delle spese legali, quantificando le stesse in 1.500 Euro, oltre accessori, in favore di ciascuna parte costituitasi in giudizio.