Una giovane laureata in giurisprudenza residente a Palermo – M. M. di anni 33 – ha partecipato al concorso bandito dal Ministero della Giustizia per l’assunzione di n. 2.329 funzionari.
La concorrente, avendo superato tutte le prove selettive, è risulta vincitrice del concorso.
Tuttavia, l’Amministrazione ha omesso di attribuirle il punteggio relativo allo stage formativo dalla stessa espletato presso il Tribunale di Milano.
Per effetto della mancata valutazione di tale titolo, alla candidata è assegnata una posizione nella graduatoria di merito nettamente inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto.
La concorrente, pertanto, difesa degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato gli atti del suddetto concorso, proponendo apposito ricorso innanzi al TAR Lazio.
In particolare, con il ricorso, è stato rilevato come la mancata valutazione del suddetto stage formativo sia palesemente illegittima e si ponga in contrasto con il bando.
Peraltro, con il ricorso, è stato dedotto che anche laddove – per mera ipotesi – la ricorrente non avesse correttamente dichiarato il possesso del suddetto stage formativo, il Ministero avrebbe dovuto, quanto meno, concedere il soccorso istruttorio alla concorrente, consentendole la necessaria regolarizzazione documentale.
Frattanto, l’Amministrazione sulla base del punteggio illegittimamente attribuito alla concorrente ha assegnato alla stessa una sede di lavoro sita in Sardegna.
L’assegnazione in altra regione avrebbe costretto la candidata ad allontanarsi notevolmente dalla propria residenza, dai propri affetti e dai propri interessi nonchè a sostenere ingenti costi per il trasferimento in Sardegna.
Pertanto, con appositi motivi aggiunti, la ricorrente, difesa sempre dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato gli atti a mezzo dei quali la stessa è stata assegnata in Sardegna, rilevando che nel caso di corretta attribuzione del punteggio la stessa sarebbe stata assegnata ad Agrigento.
Il Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV, con Decreto Cautelare, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha sospeso gli atti impugnati.
Per effetto di tale Decreto la ricorrente non dovrà prendere servizio in Sardegna.