La Regione Siciliana dopo numerosi anni ha bandito un importante concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego dell’isola, prevedendo l’assunzione di ben 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato.
Il bando di concorso, in particolare, ha previsto una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, ed una successiva prova scritta per la quale è stata prevista, ai fini del superamento, una soglia minima di punteggio pari a 21 punti.
La dott.ssa G.I., residente ad Agrigento di 48 anni, essendo in possesso di tutti i requisiti e i titoli richiesti, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso in parola.
Dopo aver superato la preselezione grazie ad una pronuncia cautelare del Giudice Amministrativo, la succitata dott.ssa agrigentina, veniva esclusa dall’elenco degli idonei per aver conseguito un punteggio pari a 20,45, a fronte dei 21 punti richiesti per il superamento della prova scritta.
Convinta della correttezza di alcune risposte erroneamente valutate dalla Commissione di concorso, la dott.ssa G.I., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto nell’ambito del giudizio già pendente innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo (riguardante il succitato superamento della prova preselettiva) un ulteriore ricorso per motivi aggiunti.
Con il suddetto ricorso per motivi aggiunti, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevando l’erroneità dalla valutazione data dalla Commissione di concorso ad alcune risposte fornite dalla candidata, hanno richiesto al Giudice l’emanazione di un provvedimento cautelare volto a sospendere gli effetti degli atti impugnati.
Con ordinanza del 28.07.2022, il T.A.R. di Palermo rigettava l’istanza cautelare proposta dalla dott.ssa G.I., denegando pertanto la sospensione dei provvedimenti impugnati.
Alla luce di tale pronuncia la candidata ha deciso di ricorrere in appello, avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di prime cure, innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
In particolare, i difensori della dott.sa G.I., hanno insistito sulla correttezza delle risposte date dalla candidata; ed altresì hanno rilevato che all’esito della procedura selettiva in oggetto sono rimasti non assegnati ben 211 posti. Pertanto l’Assessorato Regionale starebbe valutando l’indizione di una nuova procedura concorsuale per addivenire ad una totale copertura delle posizioni rimaste scoperte; alla luce di tale evenienza, l’accoglimento della domanda cautelare avrebbe garantito alla candidata la salvaguardia medio tempore dei propri diritti evitando che il posto al quale la stessa ambisce venga coperto tramite un nuovo concorso.
Con ordinanza pubblicata in data 12.09.2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso in appello proposto dalla dott.ssa G.I “assistito da sufficiente fumus boni juris”, e in quanto, l’esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe cagionare alla candidata un pregiudizio grave ed irreparabile.
Pertanto, in esecuzione della superiore ordinanza del C.G.A., la ricorrente è stata ammessa alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale, mentre l’Amministrazione Regionale si vedrà costretta a riservare alla dott.ssa G.I., fino alla definitiva decisione di merito, uno dei posti rimasti scoperti per il profilo concorsuale a cui la medesima ha partecipato.