Il Tribunale di Palermo condanna il Comune di Licata

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Nel 2017, il Comune di Licata, in persona del sindaco pro – tempore dr. Angelo Cambiano, quale socio della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O n. 4 Agrigento (per brevità S.R.R.) impugnava, innanzi al Tribunale di Palermo, la delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima società con cui era stata revocata la precedente deliberazione a mezzo della quale era stato deliberato di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti ad una società in house, prevedendo al contempo l’esternalizzazione del servizio ad imprese terze da individuare attraverso l’espletamento di una gara pubblica.
In particolare, il Comune di Licata richiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità e, comunque, annullare la delibera in questione assumendone l’illegittimità, in quanto adottata dal consiglio di amministrazione in assenza di specifica motivazione e ritenendola non conforme al criterio di economicità nello svolgimento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti.
Nel detto giudizio si costituiva in giudizio la S.R.R. in persona del presidente pro – tempore dr. Enrico Vella, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, evidenziando la piena legittimità della delibera impugnata e rappresentando che l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta avrebbe comportato gravi danni per la Società e per i Comuni consorziati.
Segnatamente, l’avv. Rubino sosteneva che il Comune di Licata aveva posto a fondamento della propria azione giudiziaria solamente una supposta violazione di legge senza però allegare che la dedotta violazione provocava allo stesso uno specifico pregiudizio alla propria sfera giuridico-economica.
Anche nel merito l’avv. Rubino evidenziava l’infondatezza dell’impugnazione proposta dal Comune di Licata, provando e documentando analiticamente che la delibera impugnata fosse pienamente legittima, in quanto motivata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18.10.2012 conv. nella Legge 17/12/2012 n. 221.
A tal fine, il legale della S.R.R. produceva in giudizio tutta la documentazione di gara predisposta dal RUP e dal gruppo di progettazione per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante esternalizzazione ad imprese terze ed in particolare la relazione prescritta dall’art. 34 del d.l. 179/2012 contenente la puntuale spiegazione dei motivi che avevano condotto alla scelta della esternalizzazione.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata in data 1 dicembre 2023, in accoglimento delle difese formulate dall’Avv. Rubino, ha rigettato le domande formulate dal Comune di Licata, confermando la legittimità della deliberazione impugnata, condannando il medesimo Comune al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella misura di €.10.000,00 oltre accessori.

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