Roberta è una insegnante ed aveva presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando come preferenza le sedi di scuole rientranti nel comune/provincia (…..) indicando nella domanda il diritto di precedenza ex L. n. 104/1992 essendo l’unica referente in grado di assistere la madre, portatrice di handicap grave. Nonostante la disponibilità di posti la sua domanda non era stata accolta, l’Amministrazione non ha tenuto conto della precedenza ex L. n. 104/1992 sulla scorta delle previsioni del CCNI che riconosceva l’insegnante soltanto nelle procedure di mobilità provinciali e non anche su quelle interprovinciali. SGS ha da sempre sostenuto il diritto di precedenza, derivante dalla norma dell’art. 33 L. 1992 n. 104, come interpretata alla luce del contenuto precettivo della direttiva 2000/78/Ce la quale nelle disposizioni generali all’ articolo 1 recita: La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Una palese violazione della direttiva 2000/78/Ce. Roberta ha ottenuto il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992
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