Con il varo di ieri da parte dell’ARS della legge regionale predisposta dall’Assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, è stata allineata la norma di riferimento regionale (L.R. n.12/2011) sui lavori pubblici in Sicilia al nuovo quadro normativo nazionale (D.lgs.n.36/2023), mediante un rinvio dinamico ai relativi provvedimenti di attuazione, allegati, istituti e nomenclatura.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici sancisce l’importanza del conseguimento del risultato e si fonda – a differenza del precedente Codice (D.Lgs.n.50/2016) – sulla fiducia nell’attività amministrativa e sulla responsabilità dell’operatore economico secondo i noti principi di buonafede.
Il principio della fiducia mira a superare la c.d. “paura della firma” e la “burocrazia difensiva”, che hanno rappresentato in passato fonte di inefficienza e immobilismo. Il nuovo Codice si propone di rimuovere gli ostacoli al rilancio economico, confidando in una Pubblica Amministrazione dinamica ed efficiente.
I professionisti plaudono, senz’altro, al rilancio della digitalizzazione dei processi e dell’informatizzazione dell’opera pubblica (come la formalizzazione, per esempio, dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e la conferma dell’obbligo di utilizzo del BIM), altri punti cardine del nuovo Codice. Si ritiene, adesso, necessaria l’implementazione dei fondi per adeguare le scarse risorse a disposizione degli Enti territoriali e aggiornare i project manager e i RUP, visto il loro cruciale ruolo per una gestione efficace ed efficiente degli appalti pubblici. C’è veramente poco tempo per imparare a padroneggiare un nuovo, rivoluzionario e cogente metodo di gestione degli appalti pubblici come il BIM e le nuove piattaforme digitali.
Per quanto riguarda la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti si segnala, per esempio, l’eliminazione del parere in linea tecnica che si sovrapponeva con la verifica degli stessi progetti. La legge regionale introduce la Centrale di committenza unica e alcune norme migliorative, puntando soprattutto sulla semplificazione delle procedure come, ad esempio, la norma sulla Commissione lavori pubblici. Con riferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, gli ordini professionali dell’area tecnica plaudono all’introduzione voluta dal governo regionale della possibilità di potere esibire una polizza assicurativa in alternativa al fatturato dei gli ultimi 3 anni. Si segnala, altresì, la possibilità di poter dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari dei vincitori dei concorsi di progettazione, nella fase di affidamento della progettazione esecutiva, anche costituendo un raggruppamento temporaneo successivo alla proclamazione. Ciò favorisce i giovani talentuosi e gli studi professionali medio-piccoli e va a controbilanciare quella che si ritiene rimanga una criticità del D.lgs.n.36/2023, ossia il ricorso generalizzato all’appalto integrato che aumenta il potere contrattuale delle imprese rispetto ai suddetti studi professionali e presenta delle percentuali di costo delle varianti in corso d’opera dei lavori maggiori rispetto all’appalto del progetto esecutivo. Confermato l’obbligo del rispetto dei bandi tipo e restituita la vidima delle parcelle per all’ordine (sebbene facoltativa).
Di grande attualità l’entrata in vigore della L.n. 49/2023 sull’equo compenso che, sovrapponendosi al suddetto D.Lgs.n.36/2023, sancisce, sebbene il dibattito sia ancora aperto, che il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso e, pertanto, è possibile solo il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”.
Si coglie l’occasione per ringraziare sia il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che la Consulta Regionale che si sono fatti portavoce di alcune delle osservazioni degli iscritti, recepite poi nelle varie commissioni di lavoro sia nazionali che regionali.