Agrigento, nuova stretta sulla movida. Il Sindaco Miccichè: da oggi si chiude alle 02.00

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Nuova ordinanza sindacale a firma del Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, apporta una modifica sostanziale alla movida locale.

Da oggi e fino al 31 dicembre, secondo l’ordinanza n.120, su tutto il territorio comunale gli esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari
(a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) osservino il seguente orario di chiusura: ore 02.00.

E’ vietata: la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale;  il consumo e/ o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale; la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura
degli esercizi.

E’ consentito: dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e super alcooliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione.

Ai titolari dei locali corre l’obbligo,  di vigilare:  sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell’utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero,abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; affinché i frequentatori del locale, nell’area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell’esercizio,
non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell’ambiente. Di attuare : le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e alla sicurezza dei luoghi di lavoro; osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;  rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell’area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all’occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;  assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l’area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone; non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato; orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l’espansione del volume dalla parte delle abitazioni;  esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;  attrezzare l’area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti.

Ai frequentatori dei locali, è vietato:  gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;  imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;  imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;  tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;  bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;  consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;  assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/ o delle locande e bad and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo age~ole ed in piena sicurezza;  sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;  sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;  emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/ o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone

 

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