Aldo Mucci ai Dirigenti Scolastici: “assegnare le supplenze ATA senza timore”

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“Per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS. Permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. La circolare conferma quanto già stabilito con medesima circolare nel 2021/22: niente sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. Il divieto permane dunque per le assenze temporanee. In questa quantità imponente di leggi, norme, DPIT, DGPER, i dirigenti scolastici applicano – per evitare storie –  i  famosi “sette giorni”. La norma però ha una deroga, la nota ministeriale 2116 del 2015 che autorizza i DS a conferire  supplenze temporanee al personale ATA. Il divieto potrà essere superato  laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e  dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.  Facendo un ragionamento e quattro conti, il dirigente scolastico si da una risposta ben precisa : “Il collaboratore ha presentato un certificato di malattia per 15 giorni, ne faccio passare sette e poi se il caso conferisco una supplenza temporanea a quel collaboratore che attende da inizio anno scolastico la classica “chiamata”. Chiamarlo prima dei sette giorni? , troppe responsabilità, “ chi me lo fa fare”.  La nostra organizzazione ha inviato ai dirigenti scolastici  ed agli USP una nota,  indicando che a  tutela del buon funzionamento del servizio scolastico gli stessi possono intervenire con la sostituzione anche per brevi periodi. Basta un po’ di coraggio, senza frapporre indugi” – conclude Mucci.

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