La Cassazione civile sezione lavoro, con sentenza n° 27878 del 3 ottobre 2023 è stata chiara: “lo straordinario nel pubblico impiego va sempre pagato”. Anche in assenza di una formale autorizzazione. Il principio di diritto affermato non può non riguardare l’intero pubblico impiego, ivi compreso il comparto scuola. Non sono affatto rari i casi in cui il personale si trova impegnato in attività aggiuntive, ma – all’atto della richiesta di pagamento- si sente rispondere che non aveva ricevuto alcun ordine scritto. Ancora più frequenti sono i casi in cui il personale Ata viene impiegato “oltre l’orario giornaliero” ex art. 54, comma 4, CCNL 2006/09. Com’è noto, in questi casi, il dipendente può richiedere il recupero delle ore “anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo”, oppure la retribuzione, che la scuola dovrà in ogni caso corrispondere, qualora siano trascorsi oltre tre mesi dalla fine dell’anno scolastico. Si sono appunto verificati casi in cui- con l’avvicendamento dei Dirigenti Scolastici- il D.S. subentrato non ha inteso riconoscere il diritto al compenso (pur essendo incontestato lo svolgimento di ore aggiuntive), per mancanza di un’autorizzazione scritta. Autorizzazione che – a detta della Corte- non è necessaria. Finalmente la sentenza segna un importante passo a tutela del dipendente dichiara Aldo Mucci SGS Scuola.
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