Un giovane avvocato palermitano – A.G. – ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità (di cui 410 presso la Corte d’Appello di Palermo) da adibire all’ufficio per il processo.
In esito alla prova concorsuale, il suddetto avvocato non è stato inserito nella graduatoria degli idonei, avendo conseguito un punteggio di pochissimo inferiore a quello minimo (21).
Il mancato superamento della prova e il conseguente mancato inserimento nella graduatoria degli idonei è dipeso dalla non corretta valutazione della risposta fornita ad un quesito ambiguo in materia di “il piano triennale dei fabbisogni”.
Ed infatti, ove la P.A. avesse neutralizzato il suddetto quesito ambiguo, il candidato avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all’inserimento in graduatoria.
Il giovane, pertanto, ha proposto, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, un ricorso innanzi al TAR Lazio Roma, chiedendo l’annullamento degli atti della procedura concorsuale.
Con il ricorso è stato rilevato che i quesiti sottoposti ai candidati devono essere caratterizzati da certezza ed univocità della soluzione giacchè la selezione dei capaci e dei meritevoli deve passare attraverso un test attendibile e corretto.
A sostegno delle censure mosse con il ricorso, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno citato un recente precedente secondo il quale non “appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”.
Il TAR Lazio Roma, con sentenza breve, ha accolto il ricorso patrocinato dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, rilevando che, con riferimento al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata.
In esecuzione della suddetta sentenza l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione del ricorrente, e ciò “mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito e di rimodulare la soglia di sufficienza, oppure riconoscere il punteggio di 0,75, oltre al recupero della penalità di 0,375, come se anche la risposta data dal ricorrente fosse stata esatta)”.
Il ricorrente, pertanto, potrà ottenere l’inserimento nell’elenco degli idonei ed aspirare all’assunzione in servizio per effetto dello scorrimenti della graduatoria che verrà a breve attuata, data la rinuncia di taluni vincitori.