Nel 2005, la Sig.ra C. P., originaria di Agrigento, acquistava un’unità immobiliare, facente parte di un condominio e che al momento dell’acquisto risultava regolarmente accatastato.
Nel 2022, a distanza di ben 19 anni dalla edificazione del complesso immobiliare, il Comune di Agrigento notificava alla Sig.ra C.P. un’ordinanza di demolizione e rimessione in ripristino afferente alcune opere ritenute abusive.
In particolare, con la predetta ordinanza il Comune di Agrigento contestava alla Sig.ra C.P. la diversa distribuzione interna dell’unità immobiliare in questione e la mancata realizzazione del terrapieno esterno e delle scale rappresentate nei grafici del progetto autorizzato con il titolo edilizio del 2003.
La Sig.ra C.P., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, della predetta ordinanza.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airò rilevano in primo luogo come le opere asseritamente ritenute abusive dal Comune in realtà risalivano ad un periodo antecedenti all’atto di acquisto stipulato nel 2005 e, pertanto, la ricorrente non sarebbe potuta essere stata considerata l’autrice degli abusi contestati.
Ed ancora, sempre gli Avv.ti Rubino e Airò evidenziavano che la propria assistita non avrebbe avuto la titolarità per poter eseguire i lavori di ripristino dei luoghi, poiché le difformità oggetto di contestazione riguardavano anche parti dell’edificio di proprietà di soggetti terzi e non individuati nell’ordinanza di demolizione.
Infine, i predetti legali deducevano l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, in quanto frutto di una carente ed inadeguata istruttoria dal momento che il Comune di Agrigento, prima di adottare l’ordinanza di demolizione, avrebbe dovuto riscontrare l’impossibilità per la ricorrente di eseguire il ripristino dei luoghi senza pregiudicare i diritti dei terzi proprietari delle altre unità immobiliari.
All’esito dell’Adunanza delle Sezioni riunite del 27 giugno 2024, il CGARS, in conformità con il precedente Decreto del Presidente con cui era stata accolta l’istanza cautelare, ha espresso parere favorevole anche all’accoglimento nel merito del ricorso, osservando come “il perimetro dell’ordine di demolizione è delineato dal potere di intervento sulla proprietà su cui insiste l’illecito edilizio; di certo non può estendersi alla proprietà esclusiva di soggetti terzi, in ragione del fatto che necessita il rapporto materiale con la res, ossia il potere di rimuovere concretamente l’abuso”.
Ebbene, in recepimento del predetto parere reso dal CGARS, che ha ritenuto illegittimita l’ordinanza di demolizione impugnata, il Presidente della Regione Siciliana, con decreto del 5 agosto 2024, ha accolto il ricorso straordinario proposto dalla Sig.ra C.P. e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Agrigento.
Pertanto, per l’effetto dell’accoglimento del predetto ricorso straordinario la Sig.ra C.P. non dovrà procedere alla demolizione della propria unità immobiliare.