Assunzioni delle categorie protette, il Tar condanna l’Asp di Agrigento ad esibire le attestazioni dei propri dipendenti

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La sig.ra R. C., sessantenne di Agrigento, operatore socio sanitario orfana di vittima per causa di lavoro, nel 2016, chiedeva di essere assunta presso l’Asp di Agrigento, in quanto regolarmente iscritta nello specifico elenco dei lavoratori appartenenti alle «categorie protette» ai sensi dell’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999.

Le assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni dei soggetti rientranti nella categoria protetta degli orfani dei caduti sul lavoro, infatti, ai sensi dell’art. 35 del T.U sul Pubblico Impiego, si effettuano mediante un sistema di collocamento obbligatorio che impone alle Amministrazioni l’obbligo di assunzione mediante chiamata nominativa con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette.

Pertanto, nell’aprile del 2016, la sig.ra R. C. chiedeva all’Asp di Agrigento di essere assunta per chiamata diretta alla luce del proprio diritto all’assunzione presso la stessa Amministrazione, anche in considerazione del fatto che nell’Asp di Agrigento si riscontrava una scopertura organica pari a 10 unità lavorative, in quanto, a fronte di una quota riservata di 20 unità, l’Asp di Agrigento impiegava solo 10 lavoratori appartenenti alla categoria degli orfani di vittime sul lavoro.

Ciononostante, l’Asp di Agrigento denegava la richiesta di assunzione della sig.ra R. C., sostenendo che tali assunzioni non dovessero avvenire per chiamata diretta bensì per chiamata numerica attraverso le liste dei centri per l’impiego.

La sig.ra R. C., dunque, si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Agrigento, Sez. Lavoro, al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto ad essere assunta presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Tuttavia, in pendenza del giudizio in questione, il Ministero del Lavoro pubblicava un nuovo prospetto informativo relativo alla quota di riserva dell’Asp di Agrigento, dal quale, questa volta, risultava che a fronte della quota riservata di 20 posti disponibili, l’Amministrazione, al 31.12.2018, avesse impiegato n. 28 lavoratori, precludendo, in tal modo, ogni ulteriore assunzione obbligatoria di lavoratori appartenenti alla categoria protetta in questione.

Ed allora, con istanza di accesso del 7.03.2019, la sig.ra R. C. chiedeva all’Asp di Agrigento le attestazioni INAIL dalle quali evincere il diritto all’inserimento tra i dipendenti rientranti nelle categorie protette per ognuno dei nominativi inseriti dall’Amministrazione.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso, nel maggio 2019, la sig.ra R. C., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Mario La Loggia e Rosario De Marco Capizzi, proponeva ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, davanti al Tar Palermo, al fine di ottenere l’esibizione della documentazione richiesta.

Soltanto dopo l’instaurazione del suddetto ricorso, l’Asp di Agrigento provvedeva a riscontrare l’istanza di accesso della sig.ra R.C., denegandola espressamente, in quanto, a dire dell’Amministrazione, tale richiesta risultava arbitraria e priva di fondamento giuridico.

A questo punto, la sig.ra R. C., presentava motivi aggiunti al ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego e, per l’effetto, la condanna dell’Asp di Agrigento ad esibire la documentazione richiesta.

In particolare, gli Avvocati Rubino, La Loggia e De Marco Capizzi, sostenevano l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’Asp di Agrigento, in quanto il diritto all’accesso ai documenti, quando risulta strumentale alla tutela del diritto al lavoro, prevale comunque sulle esigenze di riservatezza riferibili alle persone i cui dati siano contenuti nei documenti di cui viene chiesto il rilascio.

Il Tar Palermo, sez. I, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino, La Loggia e De Marco Capizzi, con sentenza n. 637/2020, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento di diniego dell’Asp di Agrigento ed ordinando all’Amministrazione di consentire l’accesso a tutta la documentazione richiesta dalla sig.ra R. C.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, il Tar Palermo ha condannato l’Asp di Agrigento a pagare in favore della sig.ra R. C. le spese del giudizio liquidate in € 1.000,00.

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