Nel 2023 la Commissione RIPAM bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento tra gli altri di 413 funzionari della professionalità di servizio sociale da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
La dott.ssa R.S., originaria di San Giuseppe Jato (PA), essendo in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, presentava la propria ed a seguito dello svolgimento della prima prova scritta figurava tra i candidati ammessi ad espletare la seconda prova orale.
Tuttavia, successivamente alla pubblicazione del calendario delle prove orali, la dott.ssa R.S. accusava un grave malore che la avrebbe costretta a non potersi presentare per l’espletamento della propria prova orale, fissata per la data del 14 maggio 2024.
Pertanto, la dott.ssa R.S., con apposita istanza, chiedeva alla Commissione d’esame RIPAM il differimento della propria prova orale sino all’ultimo giorno utile fissato per espletamento delle prove orali degli altri candidati, ovvero il 19 giugno 2024.
Nondimeno, la Commissione RIPAM respingeva l’istanza di differimento della prova orale in ragione di alcune disposizioni del bando secondo cui “l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso”.
Conseguentemente, a fronte di tale diniego e ritendo lesive alcune disposizione del bando di concorso, la dott.ssa R.S., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza impugnava innanzi al TAR – Lazio sia il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento della prova orale, che il bando di concorso.
In primo luogo, detti legali deducevano come l’evento che aveva impedito alla candidata di presentarsi per la data fissata per lo svolgimento della prova orale doveva considerarsi una causa di forza maggiore, non dipendente dalla volontà della ricorrente e che dunque non avrebbe potuto ritenersi prevedibile o evitabile con un’ordinaria diligenza.
Inoltre, i difensori della dott.ssa R.S. rilevavano altresì come, a differenza della prova scritta, che deve essere espletata da tutti i candidati congiuntamente e contestualmente al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, la prova orale deve essere espletata necessariamente da un candidato alla volta, senza alcuna contestualità.
Sicché, le peculiari modalità di espletamento di tale prova non avrebbero potuto in alcun modo determinare alcun vantaggio per la ricorrente, né avrebbero inciso sull’imparzialità del concorso.
Ed ancora, gli Avv.ti Rubino e Valenza evidenziavano come lo spostamento dell’interrogazione della dott.ssa R.S. non avrebbe potuto determinare alcuna criticità o alcun intralcio nell’organizzazione dei lavori della Commissione, dal momento che tali prove si sarebbero comunque tenute sino al 19 giugno 2024; pertanto, il favor partecipationis e le esigenze di tutela del candidato avrebbero dovuto considerarsi prevalenti sull’esigenza di celere definizione della procedura, soprattutto, allorquando, come nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun reale e grave disservizio.
Infine gli Avv.ti Rubino e Valenza evidenziano altresì come dovevano considerarsi sussistenti i presupposti di legge previsti per la concessione di una misura cautelare monocratica comportante la sospensione del provvedimento impugnato e l’ammissione della candidata ad espletare con riserva la prova orale in una delle date previste entro la conclusione della procedura.
Ebbene, con decreto del 28 maggio 2024, il Presidente del TAR Lazio ha accolto l’istanza di misura cautelare monocratica presentata dalla ricorrente ed ha disposto la partecipazione con riserva della ricorrente alla prova orale entro una data già calendarizzata.
Pertanto, per l’effetto dell’accoglimento della misura cautelare presentata dagli Avv.ti Rubino e Valenza nell’interesse della propria assistita, quest’ultima, essendo stata riammessa alla procedura concorsuale, potrà espletare la propria prova orale prima della conclusione del concorso.