Il Dr. D.Z. di 35 anni aveva partecipato alla selezione per l’accesso al Corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l’Università “Kore” di Enna ; nella graduatoria relativa alla prova preselettiva il candidato veniva collocato nella posizione n. 281, con un punteggio pari a 23, e non veniva ammesso alla prova scritta. Alla prova scritta venivano ammessi tutti i candidati- ossia i primi 265- aventi il medesimo punteggio (23,50) conseguito dal soggetto collocato nella posizione n. 200; dunque il candidato veniva escluso dall’elenco degli ammessi per soli 0,50 punti, corrispondenti ad una sola risposta. Il candidato escluso ha allora proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, dell’elenco recante i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per l’ammissione al corso sopra precisato, nella parte in cui non era stato incluso, nonchè del test somministrato al candidato medesimo. In particolare gli Avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato i provvedimenti impugnati assumendo che il punteggio attribuito al ricorrente sia stato falsato dalla mancata attribuzione a suo favore di ulteriori 0,5 punti per un risposta fornita ad un quesito ; ed infatti l’Università Kore ha ritenuto corretta, con riferimento ad un quesito, esclusivamente una risposta, mentre invece i difensori hanno dimostrato, mediante una relazione a firma di un’esperta della materia, che la risposta fornita dal ricorrente doveva essere considerata l’unica risposta corretta o, quanto meno, corretta come la risposta individuata dall’Università. A supporto delle censure i difensori hanno citato precedenti giurisprudenziali del TAR Campania secondo cui ” il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione…nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonchè verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative”. Il Presidente del TAR Sicilia-Sezione staccata di Catania, Sezione terza, vista la richiesta di misure cautelari monocratiche avanzata dagli avvocati Rubino e Impiduglia, stante la ricorrenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza, atteso l’imminente inizio delle prove scritte, ha ammesso il ricorrente alla prova scritta della prova selettiva per cui è controversia, fissando per la trattazione collegiale l’udienza camerale del 12 giugno 2019. Pertanto, nelle more della trattazione della richiesta cautelare in sede collegiale, il candidato inizialmente escluso potrà partecipare alle prove scritte della selezione per cui è controversia.
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