Cga annulla informativa antimafia, salvo un finanziamento di 370mila euro

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Nel 2013, la ditta individuale P.G., dopo aver ottenuto un contributo per un importo di 40.000 mila euro quale premio di primo insediamento su un finanziamento complessivo di oltre 370 mila euro nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Pacchetto Giovani 2010, veniva raggiunta da una informativa interdittiva antimafia per una presunta permeabilità mafiosa a seguito della quale veniva chiesta alla ditta la restituzione della somma già erogata a titolo di premio e avverso la stessa proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo al fine di ottenerne l’annullamento.

Successivamente, a fronte del lungo lasso di tempo intercorso dall’adozione del provvedimento interdittivo (6 anni) e mosso evidentemente dall’intento di affrancarsi dall’infamante “marchio” di contiguità mafiosa impressogli e non perdere irrimediabilmente il finanziamento ottenuto, il titolare della ditta presentava apposita istanza di aggiornamento dell’informativa precedentemente resa, essendo venute meno le circostanze che avevano dato luogo all’emissione del provvedimento. Istanza che, tuttavia, veniva respinta dalla Prefettura con le stesse argomentazioni che avevano giustificato il giudizio di contiguità mafiosa reso in precedenza.

La ditta, a questo punto, si vedeva costretta a proporre un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Sicilia Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, di tale ulteriore provvedimento interdittivo.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Alfieri censuravano in giudizio la grave carenza di istruttoria e di motivazione inficianti il provvedimento che, con le medesime argomentazioni, aveva confermato il precedente giudizio di contiguità mafiosa senza accertare di contro l’esistenza e l’attualità delle circostanze fattuali a suo tempo riscontrate; il tutto, con grave ed irreparabile pregiudizio per la vita sociale ed economica della ditta assistita, estranea, invece, agli interessi della criminalità organizzata.

I giudici del T.A.R. Sicilia – Palermo, condividendo le censure sollevate dagli Avv.ti Rubino e Alfieri, e riconosciuta l’assenza di “elementi sintomatici, concordanti e univoci” adeguati a sorreggere un “giudizio prognostico circa la possibile condizionalità dell’impresa da parte dell’associazione mafiosa”, dopo aver accolto dapprima la domanda cautelare della ditta per la sospensione del provvedimento impugnato, accoglievano nel merito il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento interdittivo.

La suddetta sentenza veniva appellata dal Ministero dell’Interno e dall’A.N.A.C. con ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel quale si costituiva anche la ditta P.G., sempre difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri.

Anche in appello, il C.G.A., confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto insussistenti in capo alla ditta elementi riconducibili ad una contiguità mafiosa della ditta.

Per effetto di tale pronuncia e dell’annullamento del provvedimento impugnato, la ditta individuale P.G. non dovrà, pertanto, restituire i 40.000 mila euro già erogati quale premio di primo insediamento e, portando a termine il progetto, potrà conseguire il finanziamento al quale la stessa è stata ammessa nell’ambito delle misure del PSR Sicilia 2007/2013 per oltre 370 mila euro.

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