Con sentenza resa nel novembre 2018, il T.A.R. Palermo aveva accolto il ricorso proposto, da una commercialistica, originaria di Naro, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Università di Palermo le aveva annullato, dopo diversi anni dal suo conseguimento, il diploma di laurea per alcune asserite irregolarità rilevate negli statini e nei verbali relativi ad alcuni esami sostenuti dalla stessa sostenuti presso l’Ateneo palermitano.
Il T.A.R. accogliendo il ricorso proposto dalla commercialista di Naro, assistita in giudizio dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, aveva annullato il provvedimento giacché adottato in assenza di una approfondita istruttoria necessaria, invece, per poter adottare un così grave provvedimento qual è l’annullamento di un diploma di laurea.
Avverso la suddetta sentenza di accoglimento, ha proposto ricorso in appello l’Università degli Studi di Palermo, ribadendo la completezza dell’attività istruttoria posta in essere dall’amministrazione ed evidenziando le anomalie riscontrate nei documenti universitari relativi alla posizione della dottoressa e, in particolare, agli esami dalla stessa a suo tempo sostenuti.
Quest’ultima si è costituita anche in secondo grado, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, al fine di ribadire l’assoluta infondatezza dei sospetti avanzati dall’Università e l’illegittimità del provvedimento di annullamento del proprio diploma di laurea, producendo in giudizio anche le dichiarazioni del professore, all’epoca, titolare della materia oggetto di contestazione ed attestanti l’avvenuto svolgimento degli esami, da parte della ricorrente.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, confermando la sentenza resa dal T.A.R., ha respinto il ricorso presentato dall’Università degli Studi di Palermo.
In particolare, il C.G.A., richiamando le difese formulate in giudizio dagli Avv.ti Rubino ed Impiduglia ed il materiale probatorio prodotto a supporto, ha riconosciuto l’evidente carenza di istruttoria anche sotto il profilo della omessa audizione tanto dei professori componenti le relative commissioni d’esame – neppure identificati – quanto dei funzionari dell’Università addetti alla redazione ed alla conservazione dei verbali.
I Giudici amministrativi hanno, dunque, confermato l’illegittimità del provvedimento di annullamento della laurea e ciò anche in considerazione dell’intervenuto provvedimento di archiviazione a conclusione dell’indagine penale avviata, proprio su segnalazione di reato della medesima Università, nei confronti della commercialista della provincia agrigentina.
Per effetto della superiore pronuncia, la commercialista di Naro potrà, pertanto, continuare ad esercitare la professione, non potendo più esser messa in discussione la legittimità del titolo di studio dalla stessa conseguito.