Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso presentato da due coniugi agrigentini comproprietari di un fabbricato avverso il provvedimento del Comune di Agrigento che aveva annullato la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) avente ad oggetto la chiusura di “una tettoia” esistente, di pertinenza dello stesso fabbricato.
L’opera compiuta riguardava, in particolare, la perimetrazione con vetri scorrevoli di un terrazzo, connesso e adiacente all’appartamento principale, attività codesta testualmente consentita dall’art. 20 della L.R. 16/4/2003 n. 4 e non, come erroneamente indicato nell’atto impugnato, della “chiusura di una tettoia”.
Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Gaetano Caponnetto, il TAR Sicilia ha ritenuto conforme l’intervento realizzato dalla coppia agrigentina, poiché la veranda con vetri scorrevoli non fa volume.
In particolare, il ricorso presentato dall’avvocato Gaetano Caponnetto ha dimostrato come il Comune di Agrigento ha ritenuto, erroneamente, che la chiusura avrebbe “violato la distanza dal confine inferiore a mt. 3 prescritta dalla Determinazione Dirigenziale n. 32 del 17/9/2014”, facendo così verosimilmente immaginare l’esistenza di un confine con altra proprietà, quando, invece, con strada sterrata di fatto utilizzata esclusivamente dai coniugi.
Il TAR Sicilia, ha così accolto le ragioni proposte dall’avv. Caponnetto condannando il Comune di Agrigento alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre oneri.