Con ricorso proposto innanzi al Tar Palermo, il sig. S.G., titolare di una ditta individuale, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, impugnava il provvedimento dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole recante l’esclusione dell’istanza di contributo inoltrata a valere sulla misura 121 del PSR 2007/2013, provvedimento questo adottato in ragione dell’informativa antimafia atipica resa dalla Prefettura U.T.G. di Palermo, parimenti impugnata a mezzo del ridetto gravame.
Ebbene, al termine dell’iter processuale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva il ricorso in appello proposto dal sig. S.G. ritenendo fondate le doglianze mosse dagli Avv.ti Rubino e Marino avverso il provvedimento interdittivo e disponendo l’annullamento dei provvedimenti con cui la ditta ricorrente, in ragione della ridetta informativa, era stata esclusa dalla graduatoria delle richieste di contributo dichiarate ammissibili.
In particolare, il CGA aveva annullato l’informativa in questione rilevando come il mero rapporto parentale con un soggetto controindicato, in assenza – come nella fattispecie – di altri elementi in grado di comprovare un condizionamento mafioso nei confronti della ditta, fosse insufficiente a giustificare l’adozione di un provvedimento così pregiudizievole quale è l’informativa antimafia.
Come è evidente, l’ottemperanza all’ordine di esecuzione della sentenza in questione avrebbe dovuto determinare la riammissione dell’istanza di contributo presentata dal sig. S.G nell’elenco delle istanze ammissibili e la conseguente concessione del beneficio richiesto.
Nondimeno, l’Assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari non provvedeva a dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza in commento.
Pertanto, il titolare dell’omonima ditta individuale, sempre con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, adiva nuovamente il CGA per l’esecuzione della predetta sentenza, rilevando come la P.A., al fine di riparare, nei confronti di parte ricorrente, gli effetti dei propri atti illegittimi, avrebbe dovuto, in esecuzione della sentenza di che trattasi, adottare tutti gli atti strumentali all’erogazione del contributo richiesto dalla ditta ricorrente; contributo che la stessa avrebbe conseguito nel caso in cui non fosse stato adottato il provvedimento prefettizio di interdittiva atipica successivamente annullato.
Ebbene, il CGA, condividendo le argomentazioni difensive svolte dall’Avv. Rubino, ha accolto il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura, di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo ad inserire l’istanza inoltrata dalla ditta ricorrente nell’elenco di quelle ammissibili a valere sulla misura 121 del PSR 2007/2013 e a concedere alla medesima il contributo richiesto nel termine di sessanta giorni.
Con la suddetta sentenza, inoltre, le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento delle spese legali ed al rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio, in favore della ditta ricorrente.
A seguito della superiore pronuncia, infine, il commissario ad acta nominato dal CGA ha provveduto, in via sostitutiva, all’adozione del decreto di finanziamento ed alla conseguente erogazione del contributo richiesto.
Pertanto, la ditta potrà finalmente realizzare le opere afferenti il contributo da ultimo erogato in proprio favore.