Il Tar del Lazio si pronuncia nuovamente sul concorso pubblico per il reclutamento di 938 allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, includendo, questa volta, una giovane ragazza esclusa per limiti di età.
La sig.ra A.C., ex militare trentenne, presentava, nel marzo 2019, domanda di partecipazione per l’ammissione alla menzionata procedura concorsuale, evidenziando di avere svolto in precedenza servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata.
A seguito della correzione della prova scritta che la giovane svolgeva regolarmente nel luglio 2019, venivano pubblicati gli esiti che attestavano il superamento della prova in questione da parte della sig.ra A.C.
Ciononostante, in data 26.09.2019, il Ministero della Giustizia notificava alla sig.ra A.C. il Decreto di esclusione dal concorso pubblico in questione perché, a dire dell’Amministrazione, la giovane (ventottenne, all’epoca della presentazione della domanda) non risultava in possesso del requisito anagrafico previsto dal bando di concorso, avendo compiuto e quindi superato il ventottesimo anno di età.
A questo punto la sig.ra A.C. proponeva ricorso davanti al TAR Lazio, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, per l’annullamento, previa sospensione, del menzionato provvedimento di esclusione.
In sede giudiziale, gli Avvocati Rubino e Gatto sostenevano l’illegittimità del detto provvedimento di esclusione, in quanto il limite di età previsto testualmente dal bando (28 anni) avrebbe dovuto essere innalzato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento militare, di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato in precedenza dalla sig.ra A.C, ovvero in 30 anni, in quanto la giovane poteva vantare due anni di servizio militare volontario.
Il TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, accoglieva, con l’Ordinanza n. 8217 del 17.12.2019, la richiesta di sospensione dell’esecuzione del decreto di esclusione, ordinando al Ministero della Giustizia di ammettere la sig.ra A.C. alle successive prove psico-fisiche ed attitudinali previste dalla procedura selettiva per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Ebbene, svoltesi le suddette prove, entrambe superate dalla sig.ra A.C., il Ministero della Giustizia, nel dicembre 2020, approvava la graduatoria finale, collocando con riserva la giovane in posizione n.158, in attesa della pronuncia di merito del giudice amministrativo.
Ed allora, la sig.ra A.C., sempre assistita dagli avvocati Rubino e Gatto, proponeva motivi aggiunti al ricorso, mediante i quali eccepiva l’illegittimità dell’inclusione con riserva in graduatoria, oltre che l’erroneità della posizione assegnatale, in quanto il Ministero della Giustizia mancava di riconoscerle il titolo di preferenza, a parità di punteggio, previsto per i militari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma, quale è, appunto, la sig.ra A.C.
Con sentenza n. 7043 del 14 giugno 2021, il Tar Lazio, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Gatto, ha definitivamente accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dalla A.C., affermando l’illegittimità dell’espulsione dal concorso ed includendo la sig.ra A.C. in graduatoria senza alcuna riserva in una migliore posizione (da n. 158 a n. 155) proprio alla luce della dovuta preferenza da assegnare, a parità di punteggio con le altre candidate, alla sig.ra A.C.
Inoltre, con il medesimo provvedimento, il Giudice amministrativo ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali del contenzioso, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.