Il dott. Colianni -candidato alla carica di Deputato Regionale con la lista “Noi con la Sicilia – Popolari Autonomisti” e primo dei non eletti nel collegio di Enna – ha proposto innanzi al TAR Palermo un ricorso elettorale, chiedendo l’annullamento della proclamazione dell’On.le Lantieri e la propria proclamazione in luogo di quest’ultima.
In particolare, con il ricorso, il dott. Colianni ha sostenuto che l’avv. Occhipinti – uno dei due candidati della lista Forza Italia – all’atto della candidatura si trovasse in condizione di ineleggibilità, in quanto Presidente della Commissione UREGA (Ufficio Regionale Gare di Appalto) di Enna
Tale circostanza, sempre secondo la tesi del dott. Colianni, avrebbe determinato l’alterazione del risultato elettorale e la conquista del seggio da parte della dott.ssa Lantieri, in quanto i voti ottenuti dall’avv. Occhipinti sarebbero confluiti nella lista Forza Italia, con la quale concorreva proprio la dott.ssa Lantieri (successivamente eletta vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana).
Nel giudizio si è, conseguentemente, costituita la dott.ssa Lantieri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.
Inoltre, al fine di resistere al ricorso proposto dal dott. Colianni, si è costituita l’Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e l’avv. Occhipinti con il patrocinio dell’Avv. Marco Perna
Gli avvocati Rubino e Impiduglia, con apposita memoria, hanno chiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo, il rigetto del ricorso proposto, perchè infondato.
IL TAR Palermo, con sentenza del 08.2.23, ha rigettato il ricorso rilevando che l’avv. Occhipinti – nella qualità di Presidente della Commissione UREGA – “non ha mai ricoperto l’incarico di amministratore o dipendente “con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale…” avendo svolto esclusivamente funzioni onorarie che non hanno affatto comportato la rappresentanza dell’ente o l’esercizio di poteri di organizzazione o coordinamento del personale”.
Con la sentenza è stato, inoltre, rilevato che “Urega non è un ufficio apicale ma una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità”
Il TAR ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 7.500 oltre accessori di legge.