Covid-19, obbligo Green Pass esteso, ma fino al 31 dicembre 2021

Condividi

Nuova stretta sull’obbligatorietà del Green Pass, questa volta tocca al personale esterno che orbita intorno al mondo dell’istruzione: i lavoratori delle mense e delle imprese di pulizia. Il Decreto Legge, che introduce le nuove misure è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, il 09 settembre.

Le nuove misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, rimarranno in vigore fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza.

1. Scuola

Le nuove norme  disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

Si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Chi controlla sarà il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

2. Università

Si applica a chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

I controllori saranno i responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

3.  Salute

Vige l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.  
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Esenzioni

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

La nuova disposizione si aggiunge a quelle già in vigore che prevede l’obbligo della certificazione verde nelle seguenti casistiche:

Locali al chiusi: servizi di ristorazione (con consumazione al tavolo e al chiuso); spettacoli aperti al pubblico; musei, luoghi della cultura, mostre e altri istituti; piscine, palestre e centri natatori; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali; centri culturali, centri sociali e ricreativi (solo per le attività al chiuso e dei centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici; mense aziendali; ristoranti degli alberghi se si tratta di clienti esterni.

Mezzi di trasporto pubblico: Voli nazionali e internazionali; Autobus che collegano più di due regioni;  Navi e traghetti interregionali (escluso i collegamenti marittimi dello stretto di Messina); Tav, Intercity o Intercity notte.

 

Notizie correlate

Leave a Comment