La vicenda risale all’ormai lontano 2012 quando, come si ricorderà, l’Ing. Salvatore Callari, Dirigente dell’Area Tecnica del Consorzio A.S.I. di Agrigento in liquidazione – Gestione Separata dell’IRSAP, subìto il recesso dal rapporto di lavoro con provvedimento dell’allora commissario straordinario geometra Alfonso Cicero, con ricorso patrocinato dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli ed il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, in accoglimento del ricorso, lo aveva prontamente reintegrato, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale dalla data del licenziamento alla data dell’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e oltre la condanna alle spese legali.
Il Giudice del Lavoro di Agrigento, infatti, aveva definito ingiustificato il licenziamento ed escluso la sussistenza di una qualsiasi forma di responsabilità disciplinare dell’Ing. Callari.
La superiore statuizione veniva poi confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, che rigettava il reclamo proposto dal Consorzio ASI.
Il Consorzio, tuttavia, persisteva e, in persona del legale rappresentante Geom. Alfonso Cicero, proponeva un ricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione che, ancora una volta, confermava la nullità del licenziamento disciplinare, condannando il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro tremilacinquecento, oltre accessori.
L’Amministrazione, però, non provvedeva a liquidare le suddette somme così costringendo l’Ing. Salvatore Callari a ricorrere nuovamente in giudizio, sempre assistito dall’Avv. Girolamo Rubino, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza nella parte in cui, appunto, la Suprema Corte aveva condannato il Consorzio ASI di Agrigento al pagamento, in favore dell’Ing. Salvatore Callari, delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Il T.A.R. Sicilia – Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dall’Ing. Salvatore Callari, ha condannato il Consorzio (ASI) di Agrigento in liquidazione, gestione separata dell’IRSAP, al pagamento dell’ importo liquidato in sentenza, entro il termine di sessanta giorni.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, il T.A.R. ha nominato, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Aragona, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, a sua volta nuovamente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, oltre al pagamento di una somma di denaro, determinata nella misura di dieci euro, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.