La dott.ssa Olga Matraxia, nata ad Agrigento, di anni 70, ha svolto le funzioni di dirigente del Settore Affari Generali presso il Consorzio Universitario di Agrigento ( CUPA).
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2021, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha contestato alla dott.ssa Matraxia, in solido con altri soggetti che rivestivano cariche dirigenziali all’interno del CUPA, asserite voci di danno erariale in relazione ai presunti addebiti commessi dal Prof Mifsud durante gli anni della sua presidenza.
In particolar modo, la Procura ha lamentato un asserito danno erariale pari ad euro 131.861,91 e corrispondente alla totalità delle spese di rappresentanza, di missione e di natura telefonica poste in essere dal Prof. Mifsud durante il proprio mandato.
Nello specifico, la Procura ha contestato alla Dott.ssa Matraxia, in quanto inserita nella linea dei vari passaggi procedimentali che hanno condotto al riconoscimento delle spese sostenute dal Presidente Mifsud, di essere responsabile dell’asserito pregiudizio erariale addebitato alla stessa in misura pari ad euro 78.653,95.
La Dott.ssa Matraxia ha quindi conferito mandato agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, al fine di dimostrare l’infondatezza delle tesi accusatorie della Pubblica Accusa.
I difensori dell’ex dirigente del CUPA hanno preliminarmente eccepito la prescrizione del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2 l. n. 20/1994, rilevando l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale previsto dalla norma poc’anzi citata.
In particolar modo, a mezzo del richiamo di innumerevoli precedenti della giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione, gli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi hanno evidenziato come il termine di prescrizione decorra a partire dal momento in cui l’Amministrazione sia nelle condizioni di conoscere il presunto danno erariale cagionato dai propri dipendenti.
Gli stessi difensori hanno evidenziato come, nel caso di specie, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere l’asserito danno già a partire dal marzo del 2011 quando, su specifica richiesta avanzata dal Comune di Agrigento e dalla Camera di Commercio di Agrigento n.q. di soci del CUPA, era stata trasmessa a tali Enti l’elenco completo di tutte le spese posto in essere dal Prof Mifusd durante la propria presidenza.
Inoltre, i difensori della Dott.ssa Matraxia hanno articolato difese anche nel merito evidenziando, in particolar modo, la carenza del requisito dell’antigiuridicità della condotta e/o della colpa grave
in capo alla propria assistita la quale, non rivestendo la funzione di responsabile del procedimento, non poteva sapere nulla in relazione alla legittimità o meno delle spese del Mifsud.
La Corte dei Conti, con sentenza n. 71/2022, in totale accoglimento delle tesi degli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, ha statuito che “l’obbiettiva conoscibilità del danno da parte del CUPA è coincisa con l’effettiva conoscenza della citata documentazione da parte dei soci, avvenuta il 24 marzo 2011 o, per le spese sostenute successivamente, progressivamente dall’effettuazione delle singole spese”, dichiarando prescritto il presunto danno contestato dalla Procura.
Successivamente la Procura Regionale ha proposto appello avverso la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione dell’asserito danno erariale.
La Dott.ssa Matraxia, quindi, ha conferito un nuovo mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino Massimiliano Valenza e Giuseppe Impiduglia.
I difensori della Dott.ssa Matraxia dunque, con apposita comparsa di risposta, hanno evidenziato la correttezza della sentenza di primo grado richiamando copiosa giurisprudenza in merito all’istituto della prescrizione.
Inoltre, sulla base di documentazione rinvenuta soltanto nel corso del giudizio di appello, hanno eccepito la nullità e/o l’inammissibilità dell’appello della Procura Regionale.
Ed infatti, sulla base della documentazione emersa nel giudizio di secondo grado, si apprendeva che la Procura regionale, già nel 2012, aveva – con riferimento alla medesima vicenda relativa alle spese del Prof. Mifsud – adottato un formale provvedimento di archiviazione – ritenendo insussistente qualsivoglia irregolarità.
I difensori della Dott. Matraxia hanno dunque contestato la violazione dell’art. 70 del codice di giustizia contabile, che prevede che la Procura, con decreto motivato, possa riaprire l’istruttoria soltanto laddove emergano successivamente elementi nuovi oppure preesistenti ma occultati.
I difensori della Matraxia hanno evidenziato la totale insussistenza di tale decreto motivato, con conseguente nullità e/o inammissibilità della citazione di primo grado e dell’appello della Procura.
La Corte dei Conti – Sez. Giurisidizionale di Appello – condividendo l’eccezione dell’Avv. Rubino e degli Avv.ti Valenza ed impiduglia, ha dichiarato nulli gli atti della Pubblica Accusa.
La Dott.ssa Matraxia non dovrà, quindi, pagare il presunto danno contestato pari ad euro 78.653,95