Green Pass, obbligatorio dal 5 agosto per ristoranti e bar al chiuso. Ma anche per palestre, cinema e teatri. Ed ancora per andare allo stadio e per i grandi eventi. Le discoteche invece, per ora restano chiuse.
E’ questa la decisone presa dal Consiglio dei Ministri e dal premier Draghi che, in conferenza stampa spiega come il “green pass non è arbistrario, ma una condizione indispensabile per tenere aperte le attività economiche”.
Poi aggiunge:
“Con i vecchi parametri, molte regioni passerebbero di nuovo in zona gialla, invece così restano in zona bianca. L’estate è serena e vogliamo che rimanga tale. Il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità ”
Per la classificazione delle fasce di colore varranno soprattutto le percentuali dei posti letti occupati e la soglia dell’occupazione delle terapie intensive.
Con l’occupazione del 10% delle terapie intensive una regione passerà in fascia gialla. La soglia prevista per le ospedalizzazioni sarà quella del 15%. Per passare in arancione le terapie intensive dovranno essere occupate al 20% e ci dovrà essere una soglia di ospedalizzazione al 30% (30 e e 40% per entrare in zona rossa). Con il green pass si abbrevia a 7 giorni (Italia viva punta a eliminarla) la quarantena breve: ovvero se un vaccinato entra in contatto con un positivo e ha il certificato verde dovrà stare in isolamento un tempo minore.
Il ministro alla salute Speranza in conferenza stampa:
“Vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi: questa è la strada principale se vogliamo metterci alle spalle la stagione più difficile che abbiamo affrontato”.
Durante la riunione si è discusso anche della possibilità di tamponi gratis per gli under 18. Lo stato di emergenza varrà per i criteri di utilizzo del green pass riguardo al lavoro, alla scuola e ai trasporti se ne discuterà la prossima settimana.
Ma sui trasporti,, la decisione dovrebbe avvenire a settembre. Soddisfazione dalle forze politiche della maggioranza.
Il decreto
“A far data dal 6 agosto 2021, consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio” per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”.
Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa.
“Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione”.