Dal Cga no alla demolizione di una villetta a San Leone

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I coniugi Cimino Giuseppe e Nocera Maria – a seguito del rilascio di un permesso di costruire da parte del comune di Agrigento – avevano realizzato in località San Leone, una villetta destinata a civile abitazione.
A distanza di oltre venti anni, il Comune di Agrigento ordinava ai due coniugi il ripristino dello stato dei luoghi.
Gli stessi, pertanto, proponevano un ricorso innanzi al Tar Sicilia Palermo, lamentando svariate forme di eccesso di potere. Si costituiva in giudizio con un atto di intervento ad opponendum la signora R.O, sono le iniziali del nome, proprietaria di un terreno frontistante, per chiedere il rigetto del ricorso.
Il TAR Sicilia Palermo, sezione seconda, all’esito di un’istruttoria in contraddittorio tra le parti, riteneva fondato il ricorso e lo accoglieva, condannando anche il Comune di Agrigento e la Signora R.O in solido al pagamento delle spese giudiziali e delle spese di verificazione.
Tuttavia la Signora R.O proponeva appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avverso la decisione sfavorevole resa dal Tar Sicilia.
Si costituiva in giudizio l’Architetto Giuseppe Cimino, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino per chiedere il rigetto dell’appello.
Anche in appello veniva disposta una verificazione in contraddittorio tra le parti. All’esito della verificazione il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto dalla Signora R.O condannandola anche al pagamento delle spese di verificazione.
La Signora R.O, tuttavia, proponeva un ricorso per revocazione sostenendo che la sentenza del CGA fosse affetta da un grave e decisivo errore di fatto consistente nell’avere considerato come demolite delle opere invece esistenti.
Si costituiva in giudizio l’Architetto Giuseppe Cimino, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del ricorso per revocazione.
In particolare, con apposita memoria, veniva rilevato che la sentenza non era affetta da alcun errore di fatto ed era, comunque, motivata su ulteriori ed autonomi presupposti. Venivano, inoltre, richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali secondo i quali la revocazione è inammissibile quando il fatto su cui incide il (presunto) errore “costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Il CGA, con apposita sentenza (Presidente dott. Claudia Contessa e Relatore Avv. Antonino Caleca), condividendo le tesi dell’avvocato Rubino, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Signora R.O.
Per effetto di tale sentenza resta valido il precedente giudicato, mentre la Signora R.O dovrà, ancora una volta, pagare le spese di giudizio.

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