Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Palermo, Sez. II, Presidente M.C. Quiligotti, estensore il Consigliere E. Manca, con sentenza n. 294/2022, emessa il 19/1/2022 e pubblicata il 1/2/2022, ha annullato il provvedimento n. 38711 del 19/7/2011, col quale il Comune di Agrigento ha denegato la concessione edilizia richiesta per la realizzazione di manufatti residenziali, ritenendo l’intervento edilizio vietato dalle norme di attuazione che avrebbero prescritto la preventiva redazione del “piano quadro di mitigazione” della zona interessata.
La vicenda riguarda il ricorso proposto G.B. e G.D.P., diretto ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di manufatti residenziali, in zona omogenea del Piano Regolatore Generale (BL/9), edificabile, come da certificato di destinazione urbanistica preventivamente richiesto, ufficialmente rilasciato ed in conseguenza del quale facevano elaborare il relativo progetto.
Sennonché, inspiegabilmente, il Comune denegava la concessione edilizia deducendo che i costruendi fabbricati ricadevano, contrariamente a quanto prima certificato, sulla zona G5 regolata dall’art. 33 delle norme di attuazione, sulla quale l’edificazione era subordinata alla preventiva redazione da parte del Comune del “piano quadro di mitigazione” prescritto, per l’appunto, dall’art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., in contrasto con quanto invece regolamentato dal certificato di destinazione urbanistica.
Insorgevano i ricorrenti con il patrocinio dell’Avv. Gaetano Caponnetto, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, sostenendo, fra l’altro, non solo la palese contraddittorietà della determinazione della Pubblica Amministrazione, ma altresì l’invalidità ed inefficacia prescrittiva dell’asserito “piano quadro di mitigazione”, termine per nulla giuridicamente prescrittivo ed in concreto determinativo di una vera e propria omissione di motivazione con conseguente illegittimità del diniego.
A tal riguardo il difensore deduceva in ricorso il principio, condiviso peraltro da pacifica Giurisprudenza, secondo cui, subordinare indefinitivamente l’edificazione a norme attuative non fondate su presupposto normativo specifico, costituisce atto illegittimo della Pubblica Amministrazione, prospettando, altresì, la proposizione di un’azione di risarcimento del danno per l’inesplicabile contraddizione del provvedimento della Pubblica Amministrazione che ha determinato incertezza e concreta negazione dello ius aedificandi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso di che trattasi e, pertanto, i ricorrenti potranno legittimamente postulare il proprio diritto all’ottenimento del titolo abilitativo e la probabile futura proposizione dell’azione di risarcimento del danno dovuto con separato atto.