Nel 2017, l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive aveva approvato l’avviso pubblico, con procedura valutativa a sportello, sulla linea di azione 3.5.1-01 del PO FESR Sicilia 2014/2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di imprese in fase di avviamento per l’acquisto di beni materiali.
Vi partecipava anche la Ditta “S.A.“, con sede a Caccamo, presentando un progetto per l’avvio di un’attività di casa vacanze da realizzarsi in due strutture site a Caccamo (PA) e tre a Lascari (PA), per un ammontare pari a oltre 670.000 mila euro.
Tale progetto, tuttavia – come già avvenuto in altri casi – pur avendo ottenuto un punteggio complessivo superiore a quello minimo richiesto dal bando, veniva inserito tra quelli non ammessi in ragione di un asserito mancato raggiungimento del punteggio necessario previsto nell’ambito dei “criteri premiali”.
La ditta “S.A.“, pertanto, decideva di agire in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti con i quali il progetto dalla stessa presentato non era stato incluso nell’elenco dei progetti finanziabili.
Gli avv.ti Rubino e Alfieri, in particolare, nel contestare la violazione della lex specialis oltre ad un eccesso di potere posto in essere, sotto vari profili, dall’Amministrazione Regionale, ribadivano, per un verso, il possesso del requisito premiale non riconosciuto, invece, dall’amministrazione regionale all’impresa ricorrente, sostenendo, al contempo, come la funzione dei punteggi c.d. “premiali” fosse proprio quella di contribuire a far conseguire alle singole imprese partecipanti – e ai progetti dalle stesse presentati – un migliore posizionamento in graduatoria, non già per raggiungere il punteggio minimo necessario per l’ammissione alla procedura selettiva.
Il T.A.R. Palermo, Prima Sezione, ha ritenuto condivisibili le censure formulate dai legali Rubino ed Alfieri, peraltro aderenti alla giurisprudenza formatasi in materia e, dopo aver respinto inizialmente la richiesta cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati formulata dai difensori della ditta ricorrente – poi riformata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa – definendo nel merito il giudizio, ha accolto il ricorso proposto, annullando, per l’effetto, gli atti impugnati con conseguente ammissione del progetto presentato dalla Ditta “S. A.” tra quelli finanziabili.