Il dr. I.T. quale Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana era stato sottoposto ad un giudizio penale, in concorso con altri, svoltosi presso il Tribunale di Gela.
All’esito dell’udienza preliminare del 21 febbraio 2020, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Gela pronunciava sentenza con cui dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.
Il dr. I.T., giudicato assolto dai reati contestati, richiedeva all’Amministrazione di appartenenza – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma tuttavia l’amministrazione regionale, in ragione del parere negativo reso dall’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, negava il rimborso richiesto.
A questo punto il dr. I.T., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un giudizio innanzi al Tribunale di Palermo contro l’Assessorato Regionale della Salute, evidenziando l’erroneità del diniego reso dall’Amministrazione regionale e deducendo di contro la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la liquidazione e la corresponsione degli importi richiesti e chiedendo la condanna al pagamento di quanto spettante.
Gli avv.ti Rubino e Piazza contestavano il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, la quale, anziché limitarsi ad operare una valutazione sulla congruità della parcella, a fronte di una sentenza di assoluzione piena, sosteneva che le disposizioni in materia di rimborso spese legali sostenute dai pubblici dipendenti andrebbero intese nel senso che, laddove permangano profili di responsabilità (ancorché non penale), il rimborso non potrebbe avere luogo.
In particolare, secondo la prospettazione dell’amministrazione regionale nel caso in esame il rimborso non sarebbe potuto spettare in ragione della presunta illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati anche dal dr. I.T..
Il Tribunale di Palermo – Sez.III Civile – con ordinanza del 26 ottobre 2022, ha integralmente accolto l’azione promossa dagli avv.ti Rubino e Piazza, condannando l’Assessorato regionale della Salute al pagamento di quanto richiesto, oltre le ulteriori spese giudiziali.
In particolare, il Tribunale di Palermo, condividendo integralmente le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha affermato che “nel processo penale si potrà avere solo una “dichiarazione” di esenzione da responsabilità penale”, evidenziando l’irrilevanza della legittimità o illegittimità del provvedimento amministrativo e chiarendo che l’idea che, dopo la pronuncia di assoluzione, residui per l’amministrazione un margine per valutare la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità di natura diversa da quella contestata in sede penale non trova conferme nelle norme di riferimento.
Anche sul quantum dovuto, il Tribunale di Palermo ha accolto le prospettazioni dei legali Rubino e Piazza affermando che l’oggetto del rimborso copre tutte le spese necessarie entro i limiti massimi previsti dalle tariffe ufficiali e non sui minimi di tariffa come sostenuto dalla difesa erariale.
Pertanto, per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa, l’Assessorato regionale della Salute sarà costretto a rimborsare le somme spettanti al dr. I.T. e le ulteriori spese giudiziali.